§ 1. Unicum sibi quisque potest constituere procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa facultas eidem facta fuerit.
§ 2. Quod si tamen, iusta causa suadente, plures ab eodem constituantur, hi ita designentur, ut detur
inter ipsos locus praeventioni.
§ 3. Advocati autem plures simul constitui queunt.
§ 1. Ognuno può costituirsi un solo procuratore, a questi non è consentito di farsi sostituire da un altro, a meno che non gliene sia stata data espressamente facoltà.
§ 2. Che se tuttavia, suggerendolo una giusta causa, la stessa persona ne abbia costituito parecchi, questi siano designati in modo che tra di loro abbia luogo la prevenzione.
§ 3. È possibile invece costituire più avvocati allo stesso tempo.
§ 1. Jeder darf für sich nur einen Prozessbevollmächtigten bestellen, der sich nicht durch einen anderen vertreten lassen kann, außer es ist ihm eine ausdrückliche Ermächtigung erteilt worden.
§ 2. Wenn dennoch von einer Partei aus besonderer Veranlassung mehrere Prozessbevollmächtigte bestellt werden, sind sie so zu bestimmen, dass jener die Vertretung übernimmt, der als Erster handelt.
§ 3. Es ist jedoch zulässig, mehrere Anwälte zugleich zu bestellen.
§ 1: c. 1656 § 1; PrM 47 § 1.
§ 2: c. 1656 § 2; PrM 47 § 2.
§ 3: c. 1656 § 3; PrM 47 § 3.
Più procuratori e avvocati per una parte Un procuratore e un avvocato per più parti
Il canone affronta la problematica circa la libertà della parte di costituire più procuratori e avvocati.
Si distingue chiaramente la problematica concernente i procuratori da quella circa gli avvocati e ciò dipende dal diverso ufficio che ricoprono.
Per procuratore (nel caso: giudiziale, cioè ad lites) si intende la persona incaricata di rappresentare legalmente, in ambito giudiziale, la parte. È colui che agisce in giudizio a nome della parte, compiendo gli atti giudiziali che spettano alla parte (presentazione del libello, accettazioni, istanze, rinunce, pubblicazioni…). È l’alter ego della parte.
Per questa ragione, ossia per il fatto che ciò che compie il procuratore è attribuito alla parte come se l’avesse compiuto la parte, la costituzione di più procuratori potrebbe avere come conseguenza il moltiplicarsi di azioni (atti) contraddittori o contrari, tutti validi perché posti dai procuratori. Per tale ragione, ossia per ovviare all’inconveniente menzionato:
– solo un’espressa facoltà data nel mandato può consentire al procuratore di farsi sostituire da un altro;
– solo una designazione gerarchica («qui prius est tempore potior est iure») tra i procuratori consente alla parte di costituire più procuratori.
Per avvocato si intende la persona che consiglia, assiste e difende in giudizio una parte. Ciò esige una conoscenza approfondita della normativa canonica e, in specie, processuale. Non rappresenta la parte, ma la difende.
Per tale ragione non v’è difficoltà che più avvocati siano costituiti a difesa di una parte: essi presenteranno le loro singole difese, secondo ciascuno la propria competenza. Quod abundat non vitiat: una difesa duplicata non nuoce, anzi.
È stato abbandonato nel Codice vigente il can. 1656 § 4 CIC17 che ammetteva che la medesima persona potesse svolgere gli uffici di procuratore e di avvocato in una causa per una parte, ossia che gli uffici fossero cumulabili. La norma, infatti, è stata ritenuta superflua (cf Communicationes 10 [1978] 269), anche per la prassi che frequentemente vede la medesima persona essere procuratore e avvocato di una parte in una causa. Ciò è talmente frequente che l’art. 103 § 1 DC ha ritenuto di precisare: «Partes constituere possunt procuratorem ab advocato distinctum».
Il canone non affronta il caso inverso, ovvero se un solo procuratore o un solo avvocato possa esserlo per più parti.
La cosa non pare avere peculiari difficoltà nel caso in cui le parti siano legate da litisconsorzio.
Ma nelle cause di nullità matrimoniale nelle quali vi è una parte attrice e una parte convenuta?
L’art. 102 DC ammette la costituzione di un procuratore e/o un avvocato comune per la parte attrice e la parte convenuta «[s]i ambo coniuges nullitatis matrimonii declarationem petant».
Particolare significato potrebbe assumere questa disposizione nel contesto del processus brevior di cui ai cann. 1683-1687.
L’art. 102 DC ha attirato l’attenzione soprattutto per il fatto che ammette la richiesta congiunta (il litisconsorzio attivo) nelle cause di nullità matrimoniale. Prescindendo anche dal fatto che normativa analoga era già ammessa nel diritto precedente (cf artt. 43 § 3 e 113 § 2 PM), il prescritto dell’art. 102 non scardina la natura contenziosa del processo di nullità matrimoniale, assicurata almeno dalla presenza del difensore del vincolo.
Circa il procuratore o avvocato comune, la prassi ha già offerto motivo di raccomandare particolare cautela da parte del giudice, poiché potrebbe, per esempio, favorire surrettiziamente l’esclusione di fatto di una parte dal processo.
Gullo, C., I procuratori e gli avvocati (Can. 1481-1490 CIC; art. 101-113 Istr. “Dignitas Connubii”[)], in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 297-315.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 78; 104-105; 41 (2009) 376; 10 (1978) 269.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.