§ 1. Procurator et advocatus antequam munus suscipiant, mandatum authenticum apud tribunal deponere debent.
§ 2. Ad iuris tamen extinctionem impediendam iudex potest procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita, si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret, si intra terminum peremptorium a iudice statuendum, procurator mandatum rite non exhibeat.
§ 1. Procuratore ed avvocato prima di assumere l’incarico, devono depositare presso il tribunale un mandato autentico.
§ 2. Per impedire tuttavia l’estinguersi di un diritto il giudice può ammettere un procuratore anche senza che abbia presentato il mandato, previe idonee garanzie, se del caso; l’atto però non ha alcun valore se nel termine perentorio da stabilirsi dal giudice, il procuratore non esibisca regolarmente il mandato.
§ 1. Prozessbevollmächtigter und Anwalt müssen vor Übernahme ihres Dienstes eine authentische Vollmacht bei Gericht hinterlegen.
§ 2. Um aber zu verhindern, dass ein Rechtsanspruch erlischt, darf der Richter einen Prozessbevollmächtigten auch ohne Vorlage einer Vollmacht zulassen, gegebenenfalls nach Leistung einer geeigneten Sicherheit; der Akt entbehrt jedoch jeder Wirksamkeit, wenn der Prozessbevollmächtigte nicht innerhalb einer vom Richter zu bestimmenden Ausschlussfrist ordnungsgemäß seine Vollmacht vorlegt.
§ 1: cc. 1659 § 1; 1661; PrM 49 §§ 1 et 4, 60.
§ 2: SN can. 177.
Instructio Dignitas connubii, art. 106 § 2:
«Ad iuris tamen extinctionem impediendam praeses potest procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita, si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret, si intra terminum peremptorium ab eidem praeside statuendum, procurator mandatum rite non exhibeat».
La parte costituisce il proprio procuratore e avvocato con il mandato: con esso designa e incarica il procuratore e l’avvocato e secondo la sua volontà definisce i limiti della rappresentanza e della difesa a suo nome. Il deposito del mandato da parte di procuratore e avvocato Il deposito del mandato del procuratore
Deve essere sottoscritto dalla parte e recare la data. Deve essere accettato dal procuratore e avvocato.
Nel caso il patrocinio sia affidato ex officio, il mandato sarà conferito dal giudice e dal medesimo sottoscritto. Sarà poi notificato alle parti e al difensore del vincolo (cf art. 101 § 4 DC).
L’assunzione e l’inizio dell’esercizio dell’ufficio di procuratore e avvocato avviene con il deposito presso il tribunale dell’esemplare autentico del mandato. Finché il deposito non è avvenuto la parte è sprovvista di procuratore e avvocato presso il tribunale.
L’ufficio del procuratore è di rappresentare la parte; pertanto la sua attività e la sua inattività è attribuita direttamente alla parte. Così un procuratore che ritardi nel presentare il libello introduttorio della causa può danneggiare gravemente la parte.
Si pone, pertanto, la questione delle conseguenze per un procuratore che deve porre un atto in tribunale a nome della parte ma non dispone dell’esemplare autentico del mandato. Attendere la consegna del mandato potrebbe far perdere opportunità poi irrimediabili alla parte. Quale la soluzione?
I consultori ritennero opportuno introdurre un nuovo prescritto (l’attuale § 2) assumendolo dal can. 177 del motu proprio Sollicitudinem Nostram (cf Communicationes 38 [2006] 79). Nella seconda revisione fu semplificato e migliorato, e alla fine collocato come § 2 del can. 1484 (cf ibid., 10 [1978] 270-271).
La soluzione è composta da tre momenti:
1) il giudice può ammettere un procuratore senza mandato. La giurisprudenza della Segnatura Apostolica ha recentemente più volte affermato che è scelta discrezionale del giudice (o del Superiore gerarchico nei ricorsi) ammettere un procuratore senza che abbia depositato l’esemplare autentico del mandato.
2) se il giudice lo ha ammesso, deve stabilire un termine perentorio entro il quale il procuratore dovrà depositare l’esemplare autentico del mandato;
3) trascorso inutilmente il termine stabilito dal giudice, senza cioè che l’esemplare autentico del mandato sia depositato in tribunale, gli atti compiuti dal procuratore sono come se non fossero mai stati posti. Per tale ragione il procuratore è tenuto a riparare i danni eventualmente provocati dagli atti posti senza l’esibizione del mandato (cf. can. 128); a garantire questa riparazione sono deputate le garanzie che il giudice può chiedere se decide di ammettere il procuratore senza che abbia esibito il mandato.
Gullo, C., I procuratori e gli avvocati (Can. 1481-1490 CIC; art. 101-113 Istr. “Dignitas Connubii”[)], in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 297-315.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 79; 106; 41 (2009) 377; 10 (1978) 270-271.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.