Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec transigere, pacisci, compromittere in arbitros et generatim ea agere pro quibus ius requirit mandatum speciale.
Se non abbia avuto un mandato speciale, il procuratore non può validamente rinunciare all’azione, all’istanza o agli atti giudiziali, né può fare transazioni, patti, compromessi arbitrali ed in genere quelle cose per le quali il diritto richiede un mandato speciale.
Ohne besonderen Auftrag kann ein Prozessbevollmächtigter nicht gültig auf eine Klage, eine Instanz oder auf Prozesshandlungen verzichten, ebenso nicht einen Vergleich vornehmen, einvernehmliche Regelungen treffen, sich auf Schiedsrichter einigen und überhaupt etwas tun, wofür das Recht einen besonderen Auftrag verlangt.
c. 1662; PrM 50.
Instructio Dignitas connubii, art. 107 § 1:
«Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec generatim ea agere pro quibus ius requirit mandatum speciale».
L’estensione del mandato è decisa dalla parte che lo conferisce. Può trattarsi di estensione temporale oppure di azioni processuali oppure di tribunali («anche per il tribunale di appello, la Rota Romana e la Segnatura Apostolica»).
L’estensione più rilevante riguarda gli atti previsti. Il procuratore, ancorché abbia ricevuto il mandato di agire giudizialmente a nome di una parte, non per questo è abilitato a porre tutti gli atti.
Si possono al riguardo considerare tre distinzioni.
[I] Vi sono alcuni atti talmente importanti o personali che il mandato riguardo ad essi non rileva: il procuratore, per esempio, non può prestare giuramento al posto della parte né può essere interrogato, deporre o confessare al posto della parte: il diritto e il giudice, secondo il can. 1477, possono sempre convocare la parte a presentarsi personalmente di fronte al giudice.
[II] Vi sono atti di ordinaria partecipazione al processo che sono compresi in un mandato generale o generico, come, per esempio, chiedere l’escussione di un teste o la procrastinazione di una prova.
[III] Vi sono atti invece per i quali il mandato dev’essere qualificato o speciale. Si tratta di identificare quali sono gli atti che richiedono per il procuratore un mandato speciale conferitogli dalla parte. Essi sono:
– gli atti elencati specificamente nel can. 1485: rinuncia all’azione, all’istanza o agli atti giudiziali (cf esplicitamente nel can. 1524 § 3); fare transazioni, patti e compromessi arbitrali;
– gli atti per i quali il diritto richiede un mandato speciale; il Collegio rotale ha deliberato, per esempio, che la richiesta di ammissione di un nuovo capo di nullità in appello non può essere presentata da un avvocato nominato ex officio il cui mandato non è speciale (cf Collegium Rotale, «Declaratio Collegii diei 9 decembris 2004 de non admittendo novo capite nullitatis matrimonii proposito a Patrono ex officio», in QSR 15 [2005] 192);
– gli atti per i quali in genere («generatim») il diritto con la sua logica interna richiede un mandato speciale: per esempio la sottoscrizione di un libellus litis introductorius.
Gullo, C., I procuratori e gli avvocati (Can. 1481-1490 CIC; art. 101-113 Istr. “Dignitas Connubii”[)], in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 297-315.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 79; 107; 41 (2009) 377-378; 10 (1978) 271.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.