Ut procuratoris vel advocati remotio effectum sortiatur, necesse est ipsis intimetur, et, si lis iam contestata fuerit, iudex et adversa pars certiores facti sint de remotione.
La rimozione del procuratore o dell’avvocato per avere effetto deve essere loro intimata, e, se la lite fu già contestata, della rimozione siano informati il giudice e la parte avversa.
Damit der Widerruf der Vollmacht für einen Prozessbevollmächtigten oder Anwalt rechtswirksam ist, muss ihnen das mitgeteilt, und es müssen, falls die Streitfestlegung bereits stattgefunden hat, auch der Richter und die Gegenpartei von dem Widerruf verständigt werden.
c. 1664 § 1; PrM 52 § 1.
Instructio Dignitas connubii, art. 108:
«Advocati et procuratores possunt ab eo a quo constituti sunt in quovis causae statu removeri, salva obligatione solvendi honoraria pro labore impenso ipsis debita; ut autem remotio effectum sortiatur, necesse est ipsis intimetur, et, si dubium iam concordatum fuerit, iudex et altera pars certiores fiant de remotione».
Il mandato può cessare per varie cause: per cessazione dell’istanza; per rinuncia da parte del procuratore o dell’avvocato (cf art. 110, 1° DC). Si ritiene in giurisprudenza che nel caso, per avere gli effetti della rinuncia, devono realizzarsi tutte le condizioni elencate nel can. 1524 § 3; per rimozione.
Il paragrafo intende trattare solo della cessazione del mandato per rimozione del procuratore o dell’avvocato da parte di chi gli ha conferito il mandato. Potrebbe essere considerata una revoca del mandato. In tal caso la rimozione ha effetto dopo la intimazione fatta a cura della parte al procuratore e all’avvocato: ciò per non pregiudicare gli atti che il procuratore e l’avvocato hanno compiuto prima di conoscere la loro rimozione. Dopo la contestazione della lite, ma probabilmente più correttamente dopo la citazione (cf can. 1517), la rimozione deve essere intimata anche al giudice e all’altra parte: e ciò per dare applicazione al can. 1519 §§ 1-2 e per la eventuale necessità di nominare un avvocato.
Gullo, C., I procuratori e gli avvocati (Can. 1481-1490 CIC; art. 101-113 Istr. “Dignitas Connubii”[)], in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 297-315.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 80; 107; 41 (2009) 378; 10 (1978) 271-272.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.