Lata definitiva sententia, ius et officium appellandi, si mandans non renuat, procuratori manet.
Emanata la sentenza definitiva, il diritto e il dovere di appellare, se il mandante non si opponga, resta al procuratore.
Der Prozessbevollmächtigte ist berechtigt und verpflichtet, gegen ein Endurteil Berufung einzulegen, sofern sein Auftraggeber nicht widerspricht.
c. 1664 § 2; PrM 52 § 2.
Il paragrafo si preoccupa di garantire l’esercizio pieno del diritto di appello, sgomberando il campo da ogni dubbio circa il mandato del procuratore.
La cessazione del mandato non avviene con la pubblicazione della decisione: il prescritto del paragrafo, per evitare vuoti di rappresentanza che potrebbero nuocere fortemente alla giustizia a causa della possibile trasgressione di termini perentori molto stretti per l’appello, prolunga ex iure (se e per quanto sia necessario) il mandato così che il procuratore continui ad essere titolare della rappresentanza, avere diritto di esercitare la facoltà di appellare, anzi averne il dovere (almeno ad cautelam): e ciò anche nel silenzio di colui che gli ha conferito il mandato.
L’unica eccezione è che la parte che ha conferito il mandato si opponga. L’opposizione può avvenire in qualsiasi modo (purché conosciuto dal procuratore): nel mandato stesso o con apposita comunicazione seguente al mandato, ma prima della scadenza dei termini per appellare.
Gullo, C., I procuratori e gli avvocati (Can. 1481-1490 CIC; art. 101-113 Istr. “Dignitas Connubii”[)], in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 297-315.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 80; 107; 41 (2009) 378; 10 (1978) 271-272.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.