Can. 1488

§ 1: c. 1665; PrM 54, 1°.

Instructio Dignitas connubii, art. 110, 2° et 4°:
«Advocati et procuratores vetantur: […]
2° sibi de immodico emolumento pacisci: quod si fecerint, pactio nulla est; […]
4° causas a competentibus tribunalibus subtrahere vel quomodocumque in fraudem legis agere».

Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, 7 giugno 2018, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 52 (2018) 179-185:
«Art. 7 – Avvocati e procuratori
§ 7. Eventuali reclami delle parti contro l’operato degli avvocati e dei procuratori circa i costi del patrocinio, o circa le norme del diritto e le regole deontologiche, debbono essere presentati al Preside del Collegio giudicante. Questi, se riscontra che il reclamo ha fondamento, per il tramite del Vicario giudiziale deferisce la questione al Moderatore del tribunale per gli opportuni provvedimenti».

Montini, G.P., L’osservanza deontologica come problema disciplinare, ossia il procedimento disciplinare canonico per i ministri del tribunale e per gli avvocati, in Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici, Città del Vaticano 2011, pp. 79-112.
Zanetti, E., Fraudolenta sottrazione di cause matrimoniali ai competenti tribunali da parte di avvocati e procuratori (can. 1488 § 2), in QDE 20 (2007) 156-166l.

In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 80; 107; 41 (2009) 378; 10 (1978) 272; 16 (1984) 61.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.