Can. 1733 § 1

Valde optandum est ut, quoties quis gravatum se decreto putet, vitetur inter ipsum et decreti auctorem contentio atque inter eos de aequa solutione quaerenda communi consilio curetur, gravibus quoque personis ad mediationem et studium forte adhibitis, ita ut per idoneam viam controversia praecaveatur vel dirimatur.

Il prescritto rientra nell’azione universale della Chiesa volta ad evitare, per quanto è possibile, il realizzarsi di fatto e il formalizzarsi nella procedura di conflitti tra fedeli e tra fedeli ed autorità (cf cann. 1446, 1713-1716, 1659 § 1). Il fine cui conduce tale azione può essere di evitare la controversia stessa oppure di trovarne una soluzione equa al di fuori della procedura predisposta. Non sempre però è possibile ottenere tale fine, perché oggetto di ricorso può essere la lesione di diritti di cui la stessa persona non ha la libera disposizione (cf. can. 1715 § 1), o perché non le appartengono (per esempio, la vocazione religiosa in un istituto, di fronte al decreto di dimissione), o perché è chiamata al solo ruolo di rappresentante (per esempio, un parroco di fronte alla soppressione della propria parrocchia), o perché è depositaria di un bene pubblico.

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Martens, K., «From Hierarchical Recourse to Alternative Conflict Resolution: A Blessing or A Curse?», in «Iustitia et iudicium». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Città del Vaticano 2010, 2237-2257.

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Notes:

  1.  «Dirimatur» è reso in italiano con «si componga», che non pare rendere compiutamente il significato del verbo «dirimere» e soprattutto «controversiam dirimere». La composizione è solo uno dei modi con i quali si può «risolvere» (dirimere) la controversia.
    Né vale richiamarsi ad una traduzione ad sensum, ricorrendo al parallelo dell’«aequa solutione» della prima parte del canone; là, infatti, si considerava il desiderio di una soluzione «inter eos», cioè «tra loro», mentre nella seconda parte del canone la situazione muta e l’intervento di persone autorevoli è destinata alla risoluzione della controversia. Anche le diverse congiunzioni, ossia «atque» nella prima parte del canone e «vel» nella seconda depongono per questa interpretazione.
    In tal modo si avrebbe una sorta di parallelo con il can. 1713 che prevede appunto due modi per evitare i giudizi: evitarli con la transazione o conciliazione (che corrisponderebbe alla prima parte del can. 1733 § 1) e evitarli o risolverli con giudizio di uno o più arbitri.
    È auspicabile perciò la sostituzione di «si componga» con «si risolva». ↩