Episcoporum conferentia statuere potest ut in unaquaque dioecesi officium quoddam vel consilium stabiliter constituatur, cui, secundum normas ab ipsa conferentia statuendas, munus sit aequas solutiones quaerere et suggerere; quod si conferentia id non iusserit, potest Episcopus eiusmodi consilium vel officium constituere.
La Conferenza Episcopale può stabilire che in ciascuna diocesi si costituisca stabilmente un vero e proprio ufficio o consiglio che abbia il compito, secondo norme da stabilirsi dalla Conferenza medesima, di ricercare e suggerire eque soluzioni; se la Conferenza poi non diede tale disposizione può costituirlo anche il Vescovo.
Die Bischofskonferenz kann bestimmen, dass in jeder Diözese ein Amt oder ein Rat für dauernd eingerichtet wird, dem entsprechend den von der Bischofskonferenz zu erlassenden Bestimmungen die Aufgabe obliegt, billige Lösungen zu suchen und anzuraten; trifft die Konferenz keine solche Anordnungen, so kann der Bischof einen Rat oder ein Amt dieser Art einrichten.
Conferenza Episcopale Italiana
La Conferenza almeno per ora non costituisce alcun Ufficio o Consiglio stabile per l’equa soluzione delle controversie sorte a motivo dei ricorsi contro i decreti amministrativi e lascia la ricerca di strumenti per la composizione delle controversie alla sperimentazione dei singoli Vescovi.
CEI, delibera n. 15, 23 dicembre 1983, in NCEI 17 (1983) 211.
Conferenza Episcopale Italiana. Organo per la composizione delle controversie tra sacerdoti e Istituti Diocesani per il sostentamento del Clero
«Al fine di favorire la composizione delle controversie eventualmente insorte tra un sacerdote e l’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero circa il provvedimento adottato dall’Istituto stesso […] è costituito in ciascuna diocesi un organo di composizione […]»: art. 8 § 1 delibera n. 58, 1° agosto 1991, della Conferenza Episcopale Italiana, Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del Clero che svolge servizio in favore delle diocesi, in NCEI 25 (1991) 153.
Conferenza Episcopale Italiana. Organo per la composizione delle controversie tra sacerdoti e Istituti Interdiocesani per il sostentamento del Clero
«Al fine di favorire la composizione delle controversie eventualmente insorte tra un sacerdote e l’Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero circa il provvedimento adottato dall’Istituto stesso […] è costituito nella diocesi presso cui l’Istituto ha sede un organo di composizione […]»: art. 9 § 1 delibera n. 58, 1° agosto 1991, della Conferenza Episcopale Italiana, Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del Clero che svolge servizio in favore delle diocesi, in NCEI 25 (1991) 155.
Al di là dei risultati (difficili da monitorare e da studiare), questi organismi hanno alcuni vantaggi non trascurabili: spogliare la controversia dei caratteri personalistici che può avere un confronto diretto ed esclusivo tra ricorrente e autore dell’atto amministrativo; fornire un luogo in cui il ricorrente possa esprimere (raccontare) le proprie ragioni ed essere ascoltato almeno ufficiosamente; dare uno spazio di espressione anche a quei ricorsi che sono senza speranza, perché ormai fuori termini o contro atti non passibili di ricorso.
È chiaro però che non sono questi i fini intesi direttamente e propriamente dal can. 1733, che suppone questi tentativi di conciliazione prima o per evitare un ricorso, ritenuto formalmente proponibile.
Questa previsione di conciliazione può inoltre apparire un duplicato della rimostranza (obbligatoria: can. 1734), ed in parte lo è realmente. Maggiore importanza poteva rivestire negli schemi preparatori del Codice in cui era prevista l’alternativa tra ricorso gerarchico e ricorso al tribunale amministrativo locale.
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Communicationes 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 235-243; 8 (1976) 184.199; 9 (1977) 72; 16 (1984) 79-89; 41 (2009) 175-176; 353.444; 42 (2010) 69-142; 381-436; 43 (2011) 209-257; 439-467.