Normae §§ 1 et 2 non valent:
1° de recursu proponendo ad Episcopum adversus decreta lata ab auctoritatibus, quae ei subsunt;
2° de recursu proponendo adversus decretum, quo recursus hierarchicus deciditur, nisi decisio data sit ab Episcopo;
3° de recursibus proponendis ad normam cann. 57 et 1735.
Le norme dei §§ 1 e 2 non valgono:
1° per il ricorso da presentare al Vescovo contro i decreti emessi dalle autorità a lui soggette;
2° per il ricorso da presentare contro un decreto in cui si decide il ricorso gerarchico, a meno che la decisione non sia presa dal Vescovo;
3° per i ricorsi da proporre a norma dei cann. 57 e 1735.
Die Bestimmungen von §§ 1 und 2 gelten nicht für:
1° eine Beschwerde beim Bischof gegen Dekrete ihm unterstellter Behörden;
2° eine Beschwerde gegen ein Dekret, durch das eine hierarchische Beschwerde entschieden wird, so fern nicht die Entscheidung vom Bischof ergangen ist;
3° Beschwerden gemäß cann. 57 und 1735.
Francesco, lettera apostolica motu proprio Expedit, 2 aprile 2023, in L’Osservatore Romano, 3 aprile 2023, 10
«Decretum dimissionis in sodalem professum latum vim habet simul ac ei, cuius interest, notificatur. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi, absque petitione de qua in can. 1734, § 1, intra triginta dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum».
Sulla questione circa l’obbligo della previa rimostranza avverso un decreto del vicario generale, una interpretazione decisiva si è avuta nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica con la sentenza definitiva coram Stankiewicz del 22 ottobre 2014, prot. n. 48116/13 CA, pubblicata in Ius Communionis 5 (2017) 309-324 (con traduzione spagnola e commento) e in Archiv für katholisches Kirchenrecht 185 (2016) 465-471 (con traduzione tedesca e commento), e con un successivo decreto del Segretario (prot. n. 50325/15 CA), che precisa:
«Iurisprudentia H.S.T. admittit huiusmodi in casu remonstrationem sive apud eundem Vicarium generalem sive apud Exc.mum Episcopum (cf. sent. def. coram Stankiewicz, diei 22 octobris 2014, prot. n. 48116/13 CA, n. 6), quo casu, inutiliter elapso termino triginta dierum, patet recursus ad competens Dicasterium Curiae Romanae (cf. can. 1735)».
Nel § 3 sono elencate le eccezioni al principio generale enunciato nel § 1, ossia che prima di proporre ricorso (gerarchico) dev’essere presentata rimostranza all’autore dell’atto. Il testo è piuttosto contorto e formalistico.
Secondo il § 3 si deve presentare ricorso gerarchico omettendo la rimostranza nei seguenti casi:
– quando il ricorso gerarchico si deve presentare al Vescovo diocesano avverso un atto di un’autorità inferiore che è soggetta al Vescovo diocesano. Se un parroco nega la candidatura di un fedele al consiglio pastorale parrocchiale, il fedele presenta ricorso gerarchico al Vescovo diocesano senza presentare la rimostranza al parroco, autore dell’atto;
– quando il ricorso gerarchico si deve presentare avverso un atto con il quale si è deciso un precedente ricorso gerarchico. Se un docente universitario propone ricorso gerarchico al Gran Cancelliere dell’Università avverso una decisione del Rettore dell’Università, il docente potrà presentare ricorso gerarchico alla Congregazione competente della Curia Romana senza presentare rimostranza avverso la decisione del Gran Cancelliere. In altre parole, non v’è rimostranza quando si procede nella scala gerarchica con il secondo o successivo ricorso gerarchico: solo per il primo ricorso gerarchico si richiede la rimostranza. Vi è un’eccezione al riguardo: se è il Vescovo diocesano l’autorità che ha risolto il ricorso gerarchico, per procedere al successivo ricorso gerarchico avverso l’atto del Vescovo diocesano si deve presentare la rimostranza al Vescovo diocesano. Se il Vescovo diocesano, adíto da un fedele con ricorso gerarchico, conferma la negazione della candidatura al consiglio pastorale parrocchiale decisa dal parroco, il fedele per presentare ricorso gerarchico alla Congregazione competente della Curia Romana avverso la decisione del Vescovo diocesano, deve presentare la rimostranza al Vescovo diocesano;
– quando il ricorso gerarchico si deve presentare avverso il silenzio dell’autorità. Se un sacerdote diocesano presenta al proprio Vescovo diocesano la richiesta di prestare il ministero quale sacerdote fidei donum ed il Vescovo non provvede alla richiesta entro il termine fissato (can. 57), il sacerdote ricorre alla Congregazione competente della Curia Romana senza presentare rimostranza al Vescovo diocesano;
– quando si è già presentata una prima volta la rimostranza. Qualsiasi sia la reazione dell’autorità alla rimostranza (silenzio, decreto di rigetto, decreto di emendazione o revocazione parziale: can. 1735), il ricorso gerarchico si presenta senza che sia necessaria un’ulteriore rimostranza all’autore dell’atto.
Con il motu proprio Expedit del 2 aprile 2023 (L’Osservatore Romano, 3 aprile 2023, 10) si è aggiunto un altro caso di esenzione dall’obbligo della rimostranza previa, ossia quando un sodale, dimesso da un istituto di vita consacrata o da una società di vita apostolica, intende fare ricorso gerarchico al Dicastero della Curia Romana (se l’istituto è diritto pontificio) o al Vescovo diocesano (se l’istituto è di diritto diocesano) contro il decreto di dimissione.
Ambros, M., «Il vicario generale nel sistema dei ricorsi gerarchici. L’interpretazione del can. 1734 §3, 1° CIC», in Periodica de re canonica 105 (2016) 435-455.
Ambros, M., «Il ricorso gerarchico contro la decisione di un delegato. L’interpretazione del can. 1734 § 3, 1°», in Quaderni di diritto ecclesiale 33 (2020) 334-355.
Montini, G.P., «Ancora sulla posizione del Vicario generale nel ricorso gerarchico», in Studi in onore di Carlo Gullo, Città del Vaticano 2017, 91-102.
Montini, G.P., I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739). Edizione aggiornata, riveduta e corretta, Roma 2023, 71-76; 89-99.
Montini, G.P., Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739), Madrid 2021, 66-69; 79-86.
Communicationes 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 235-243; 8 (1976) 184.199; 9 (1977) 72; 16 (1984) 79-89; 41 (2009) 175-176; 353.444; 42 (2010) 69-142; 381-436; 43 (2011) 209-257; 439-467.