Antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam suspensio exsecutionis eo ipso petita intellegitur.
Chiunque prima di presentare ricorso deve chiedere per scritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore; presentata questa domanda s’intende con ciò stesso richiesta la sospensione dell’esecuzione.
Bevor jemand Beschwerde einlegt, muss er die Rԅcknahme oder Abänderung des Dekretes schriftlich bei dem beantragen, der es erlassen hat; durch die Einreichung des Antrages gilt ohne Weiteres auch die Aussetzung des Vollzuges als beantragt.
Regolamento Generale della Curia Romana, 30 aprile 1999, art. 135, in AAS 91 (1999) 683
Ǥ 1. Contro i provvedimenti o le decisioni del Dicastero la parte che si sente gravata, qualora intenda impugnarli, deve presentare al medesimo, entro dieci giorni utili dalla notifica, la richiesta della revoca o modifica del provvedimento stesso.
§ 2. In ogni caso entro [sessanta] giorni e a norma di diritto può essere inoltrato il ricorso alla Segnatura Apostolica».
Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Congregatio pro Doctrina Fidei, Rescriptum ex Audientia, 11 ottobre 2021, art. 23, § 1, in L’Osservatore Romano, 7 dicembre 2021, 6
«Art. 23 §1. A norma del can. 1734 CIC, il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo hanno il diritto di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto emesso dall’Ordinario o dal suo Delegato ex can. 1720, 3° CIC».
Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici 2.0, 5 giugno 2022, in Communicationes 54 (2022) 161-193
Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, [16 luglio 2020], in L’Osservatore Romano 17 luglio 2020, 7-10
Libellus Vademecum de quibusdam articulis procedurae tractationis casuum abusuum sexualium super minores a clericis commissorum. Ver. 1.0 16.07.2020, in AAS 112 (2020) 681-713
«147. Se vi è stato un processo penale extragiudiziale, è data la possibilità di presentare ricorso contro il decreto che lo conclude secondo i termini previsti dalla Legge, ossia dai cann. 1734 ss. CIC e 1487 CCEO (cf punto VIII).
151. Chi intende presentare un ricorso contro un decreto penale, secondo il can. 1734 CIC deve chiederne prima la correzione o la revoca all’autore (Ordinario o suo Delegato) entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima notifica».
Il Legislatore richiede che, prima del ricorso gerarchico, vi sia presso l’autore dell’atto impugnato un tentativo di fargli cambiare l’atto.
La (permanente) riformabilità dell’atto amministrativo da parte del suo autore è una caratteristica dell’atto amministrativo, che non conosce il principio, proprio dell’ambito giudiziario, dell’irretrattabilità della sentenza definitiva (cf can. 1626 § 2) da parte del giudice che l’ha pronunciata.
Il tentativo di far cambiare l’atto amministrativo è un ricorso necessario e obbligatorio: se questo manca, il successivo ricorso gerarchico può essere (anche solo) per questo rigettato.
Al ricorso di cui al can. 1734 sono attribuite varie denominazioni, alcune di origine storica, alcune di origine codiciale, altre di origine dottrinale:
– petitio (domanda: cf cann. 1734 §§ 1-2; 1735; 1736 §§ 1-2): si tratta di un termine piuttosto generico, come dimostra la locuzione «petitio de qua in can. 1734» (cf cann. 1735; 1736 §§ 1-2);
– remonstratio (rimostranza): non si trova nel Codice, ma è piuttosto usato dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Segnatura Apostolica. Ha una storia giuridica di rilievo nell’ambito della recezione della legge. Per il suo significato etimologico di ri-presentazione si presta a denominare il ricorso all’autore dell’atto;
– recursus immediatus praevius (ricorso immediato previo): è la locuzione usata da alcuni autori (cf I. Gordon) e spiega didatticamente tutte le sue caratteristiche: è immediato, perché rivolto allo stesso autore dell’atto; è previo, perché deve precedere il ricorso gerarchico;
– supplicatio (supplica): è denominazione usata da alcuni autori (cf J. Canosa; J. Miras);
– ricorso in opposizione (cf F. D’Ostilio);
– Gegenvorstellung (cf H. Heimerl).
La denominazione più comune è divenuta rimostranza.
La ragione di questo istituto risiede tutta nella volontà del Legislatore di evitare, per quanto possibile, lo svilupparsi e il formalizzarsi di conflitti: ricorrere subito all’autore del decreto permette a quest’ultimo (1) di correggere eventuali errori che l’atto contiene e che gli sono segnalati nella rimostranza; (2) di valutare le ragioni che il ricorrente espone contro la decisione contenuta nell’atto e, se del caso, di revocarlo o modificarlo in parte o del tutto; (3) di supplire alcune lacune che l’atto possedeva (carenza di motivazioni) e che la rimostranza ha permesso all’autore del decreto di colmare, perfezionando in tal modo l’atto.
La prassi pare solo in parte confermare la bontà della rimostranza. Alcune finalità sono raggiunte (soprattutto la 1 e la 3); la revocazione e la modificazione dell’atto sono rare. La rimostranza ha a volte aspetti meramente burocratici, che complicano senza utilità evidente il ricorso a danno sia della celerità sia del ricorrente.
La rimostranza permette comunque all’autorità di conoscere tempestivamente che un suo atto sta verosimilmente per essere impugnato presso il Superiore, il che costituisce una sorta di legittima pressione a una revisione diligente.
La rimostranza è obbligatoria sempre prima del ricorso gerarchico. Le eccezioni sono enumerate nel can. 1734 § 3.
La mancanza della rimostranza consente al Superiore che riceve il ricorso gerarchico, di rigettarlo legittimamente adducendo quale ragione del rigetto la mancanza della rimostranza. Il caso non è infrequente.
La mancanza della rimostranza non obbliga però il Superiore che riceve il ricorso gerarchico a rigettarlo: se il Superiore accoglie benevolmente il ricorso gerarchico e lo tratta (cioè affronta il merito del ricorso o altri aspetti pregiudiziali, trascurando la mancanza della rimostranza), la decisione del Superiore gerarchico rende irrilevante la mancanza della rimostranza e il ricorso procede legittimamente.
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