Petitio fieri debet intra peremptorium terminum decem dierum utilium a decreto legitime intimato.
La domanda deve essere fatta entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima intimazione del decreto.
Der Antrag muss innerhalb einer ausschließenden Nutzfrist von zehn Tagen nach rechtmäßiger Bekanntgabe des Dekretes gestellt werden.
Solo dieci giorni sono dati per la presentazione della rimostranza. Il computo dei dieci giorni non considera come terminus ad quem il giorno in cui la rimostranza ha raggiunto l’autore dell’atto, né il giorno in cui è stata scritta né la data che il ricorrente ha apposto sul testo o sulla busta. Il terminus ad quem è considerato il giorno in cui la rimostranza è stata consegnata alle poste (o al corriere) per l’invio all’autore del decreto; è considerato il giorno in cui è giunta alla destinazione dell’autore dell’atto (accettata dal portiere dell’Episcopio, della curia diocesana, dal segretario del Vescovo diocesano). Nel primo caso farà fede la data apposta dall’ufficio postale, nel secondo caso la ricevuta, che deve essere richiesta.
Si tratta di un termine perentorio, ossia che se i dieci giorni passano inutilmente (= senza che sia presentata la rimostranza), si perde (perime) il diritto al ricorso gerarchico e al suo ulteriore procedere.
La definizione del tempo utile è data dal can. 201 § 2: «Tempus utile intellegitur quod ita ius suum exercenti aut persequenti competit, ut ignoranti aut agere non valenti non currat».
Montini, G.P., «Il tempo utile (can. 201 §2)», QDE 16 (2003) 81-101.
Montini, G.P., I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739). Edizione aggiornata, riveduta e corretta, Roma 2023, 60-71.
Montini, G.P., Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739), Madrid 2021, 58-66.
Communicationes 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 235-243; 8 (1976) 184.199; 9 (1977) 72; 16 (1984) 79-89; 41 (2009) 175-176; 353.444; 42 (2010) 69-142; 381-436; 43 (2011) 209-257; 439-467.