Suspensa decreti exsecutione ad normam § 2, si postea recursus proponatur, is qui de recursu videre debet, ad normam can. 1737, § 3 decernat utrum suspensio sit confirmanda an revocanda.
Sospesa l’esecuzione del decreto a norma del § 2, qualora in seguito sia presentato ricorso, colui che deve giudicare il ricorso stesso, a norma del can. 1737, § 3 decida se la sospensione debba essere confermata oppure revocata.
Ist der Vollzug eines Dekretes nach § 2 ausgesetzt worden, so hat im Fall einer späteren Beschwerdeeinlegung derjenige, der über die Beschwerde befinden muss, nach Maßgabe von can. 1737, § 3 zu entscheiden, ob die Aussetzung zu bestätigen oder aufzuheben ist.
Con la proposizione del ricorso gerarchico avverso l’atto impugnato, il Superiore gerarchico acquisisce la competenza sul merito del ricorso e quindi pare acquisire una competenza più ampia sulla sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. La sua competenza si estende ai seguenti casi. A. se il Superiore gerarchico ha sospeso l’esecuzione interim a norma del can. 1736 § 2, a lui stesso compete, ricevuto il ricorso gerarchico, decidere ex officio se confermare o revocare la sospensione concessa. B. se il Superiore gerarchico non ha sospeso l’esecuzione interim a norma del can. 1736 § 2, può sospenderla dopo la recezione del ricorso gerarchico. C. se il Superiore gerarchico non è stato interpellato a norma del can. 1736 § 2, può decidere di sospendere l’esecuzione su istanza di parte.
La formulazione del canone non permette di capire gli effetti di un eventuale silenzio o di una inerzia del Superiore gerarchico nella decisione che gli spetta. Parrebbe che, comunque, finché il Superiore gerarchico non decida, la sospensione interim stabilita rimane in vigore. Chiunque ha interesse può urgere la decisione.
Parrebbe trattarsi nel caso di una revisione, anche ex officio, della negazione della sospensione a suo tempo richiesta su istanza di parte a norma del can. 1736 § 2. Il Superiore gerarchico ha ora tra le mani l’intero fascicolo del ricorso gerarchico e può decidere re melius perpensa. Tale decisione può esplicarsi all’inizio o durante tutto il ricorso gerarchico.
Montini, G.P., I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739). Edizione aggiornata, riveduta e corretta, Roma 2023, 205-207.
Montini, G.P., Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739), Madrid 2021, 162-163.
Communicationes 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 235-243; 8 (1976) 184.199; 9 (1977) 72; 16 (1984) 79-89; 41 (2009) 175-176; 353.444; 42 (2010) 69-142; 381-436; 43 (2011) 209-257; 439-467.