Can. 1736 § 4

Si nullus recursus intra statutum terminum adversus decretum proponatur, suspensio exsecutionis, ad normam § 1 vel § 2 interim effecta, eo ipso cessat.

La normativa data in questo paragrafo attiene per sé alla cessazione della sospensione provvisoria concessa a norma del can. 1736 §§ 1-2, ma in realtà il principio che enuncia è generale e pacifico: cessando i ricorsi, cessa la sospensione che ad essi era legata, perché concessa in ragione degli stessi ricorsi.
Ogni volta che nella sequela dei ricorsi gerarchici (e giu­risdizionali) si lascia trascorrere inutilmente il termine pe­rentorio ex lege stabilito per il ricorso successivo, cessa la pendenza dei ricorsi e cessa la sospensione.
Una questione elegante, ma frequente, riguarda il regime in cui avviene un ricorso seguente, presentato con l’invoca­zione del can. 201 § 2, ossia che il termine utile non sarebbe legittimamente trascorso. La Segnatura Apostolica ritiene che, nel caso, la sospensione sia cessata con il trascorrere dei termini stabiliti dalla legge e il ricorso, in cui si contesta il termine trascorso invocando il tempo utile, viene presentato in regime di assenza di sospensione.

Montini, G.P., I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739). Edizione aggiornata, riveduta e corretta, Roma 2023, 207-210.

Montini, G.P., Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739), Madrid 2021, 164-166.

Communicationes 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 235-243; 8 (1976) 184.199; 9 (1977) 72; 16 (1984) 79-89; 41 (2009) 175-176; 353.444; 42 (2010) 69-142; 381-436; 43 (2011) 209-257; 439-467.