Si nullus recursus intra statutum terminum adversus decretum proponatur, suspensio exsecutionis, ad normam § 1 vel § 2 interim effecta, eo ipso cessat.
Se nessun ricorso viene presentato contro il decreto nel termine stabilito, per ciò stesso cessa la sospensione della esecuzione messa in atto nel frattempo a norma dei §§ 1 o 2.
Wird innerhalb des festgesetzten Frist keine Beschwerde gegen ein Dekret engelegt, so wird die nach Maßgabe von § 1 oder § 2 entweilen erfolge Aussetzung von selbst hinfällig.
La normativa data in questo paragrafo attiene per sé alla cessazione della sospensione provvisoria concessa a norma del can. 1736 §§ 1-2, ma in realtà il principio che enuncia è generale e pacifico: cessando i ricorsi, cessa la sospensione che ad essi era legata, perché concessa in ragione degli stessi ricorsi.
Ogni volta che nella sequela dei ricorsi gerarchici (e giurisdizionali) si lascia trascorrere inutilmente il termine perentorio ex lege stabilito per il ricorso successivo, cessa la pendenza dei ricorsi e cessa la sospensione.
Una questione elegante, ma frequente, riguarda il regime in cui avviene un ricorso seguente, presentato con l’invocazione del can. 201 § 2, ossia che il termine utile non sarebbe legittimamente trascorso. La Segnatura Apostolica ritiene che, nel caso, la sospensione sia cessata con il trascorrere dei termini stabiliti dalla legge e il ricorso, in cui si contesta il termine trascorso invocando il tempo utile, viene presentato in regime di assenza di sospensione.
Montini, G.P., I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739). Edizione aggiornata, riveduta e corretta, Roma 2023, 207-210.
Montini, G.P., Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739), Madrid 2021, 164-166.
Communicationes 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 235-243; 8 (1976) 184.199; 9 (1977) 72; 16 (1984) 79-89; 41 (2009) 175-176; 353.444; 42 (2010) 69-142; 381-436; 43 (2011) 209-257; 439-467.