Recursus proponendus est intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium, qui in casibus de quibus in can. 1734, § 3 decurrunt ex die quo decretum intimatum est, in ceteris autem casibus decurrunt ad normam can. 1735.
Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni utili, che nei casi di cui nel can. 1734, § 3, decorrono dal giorno in cui il decreto fu intimato, in tutti gli altri casi invece decorrono a norma del can. 1735.
Die Beschwerde ist innerhalb einer ausschließenden Nutzfrist von fünfzehn Tagen einzureichen; die Beschwerdefrist läuft in den Fällen des can. 1734, § 3 ab dem Tag der Bekanntgabe des Dekretes, in den sonstigen Fällen nech Maßgabe von can. 1735.
Francesco, lettera apostolica motu proprio Expedit, 2 aprile 2023, in L’Osservatore Romano, 3 aprile 2023, 10
«Decretum dimissionis in sodalem professum latum vim habet simul ac ei, cuius interest, notificatur. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi, absque petitione de qua in can. 1734, § 1, intra triginta dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum».
Normae de gravioribus delictis, Congregatio pro Doctrina Fidei, Rescriptum ex Audientia, 21 maggio 2010, art. 27, in AAS 102 (2010) 429
«Adversus actus administrativos singulares in casibus de delictis reservatis, a Congregatione pro Doctrina Fidei latos vel probatos, habetur recursus, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium interpositus, ad Congregationem Ordinariam eiusdem Dicasterii seu Feriam IV quae videt de merito ac de legitimitate, remoto quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus».
Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Congregatio pro Doctrina Fidei, Rescriptum ex Audientia, 11 ottobre 2021, artt. 23 e 24, § 1, in L’Osservatore Romano, 7 dicembre 2021, 6
«Art. 23 §1. A norma del can. 1734 CIC, il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo hanno il diritto di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto emesso dall’Ordinario o dal suo Delegato ex can. 1720, 3° CIC.
§2. Solo successivamente il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo, avendo osservato quanto disposto dal can. 1735 CIC, possono proporre ricorso gerarchico al Congresso del medesimo Dicastero a norma del can. 1737 CIC».
«Art. 24 §1. Contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l’accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus».
Il ricorso gerarchico dev’essere presentato entro 15 giorni. Si tratta di un termine perentorio e utile. Per la sua considerazione si rimanda a tutto quanto esposto circa il termine perentorio e utile per la rimostranza (can. 1734 § 2): i principi là esposti valgono in toto anche per il ricorso gerarchico, con due opportune specificazioni:
- si ritiene comunemente come termine anche la consegna del ricorso alla Nunziatura Apostolica (con ricevuta di consegna);
- alcuni dicasteri della Curia Romana ritengono che se il ricorso è inviato «sous la forme électronique, celui-ci ne peut être pris en compte sur le plan canonique».
In un caso particolare è previsto il termine di 30 giorni: si tratta del ricorso avverso il decreto di dimissione di un membro da un istituto di vita consacrata o da una società di vita apostolica, emanato dal Superiore competente (can. 700).
60 giorni è il termine prescritto per il ricorso al Dicastero per la Dottrina della Fede avverso decreti emanati o approvati dal medesimo Dicastero in materia penale ad esso riservata. In realtà nel caso, com’è evidente, non si tratta di un ricorso gerarchico, ma della domanda di un beneficium novae audientiae, in pratica una rimostranza (cf can. 1734 § 1).
Montini, G.P., I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739). Edizione aggiornata, riveduta e corretta, Roma 2023, 128-130.
Montini, G.P., Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739), Madrid 2021, 108-109.
Montini, G.P., «Il tempo utile (can. 201 § 2)», in QDE 16 (2003) 81-101.
Communicationes 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 235-243; 8 (1976) 184.199; 9 (1977) 72; 16 (1984) 79-89; 41 (2009) 175-176; 353.444; 42 (2010) 69-142; 381-436; 43 (2011) 209-257; 439-467.