Etiam in casibus, in quibus recursus non suspendit ipso iure decreti exsecutionem neque suspensio ad normam can. 1736, § 2 decreta est, potest tamen gravi de causa Superior iubere ut exsecutio suspendatur, cauto tamen ne quid salus animarum detrimenti capiat.
Anche nei casi in cui il ricorso non sospende per il diritto stesso l’esecuzione, né la sospensione fu decisa a norma del can. 1736, § 2, il Superiore può tuttavia per una causa grave ordinare che l’esecuzione sia sospesa, evitando però che la salvezza delle anime ne subisca danno.
Auch in den Fällen, in denen eine Beschwerde nicht von Rechts wegen den Vollzug eines Dekretes aussetz und nicht die Aussetzung nach can. 1736, § 2 verfügt worden ist, kann der Obere aud scherwiegendem Grund anordnen, dass der Vollzug ausgesetzt wird, wobei aber darauf zu achten ist, dass das Heil des Seelen keinen Schaden leidet.
Le limitazioni formulate sono due: è richiesta una grave causa e l’evitare ogni detrimento che la salvezza delle anime potrebbe subire.
Quanto alla grave causa, essa è richiesta esplicitamente nel 1737 § 3. È richiesta perché il Superiore gerarchico, che ormai ha ricevuto il ricorso gerarchico e ne è investito, sospenda l’esecuzione dell’atto impugnato. Qui è un po’ difficile giustificare la necessità di una causa grave: già il Superiore gerarchico ha in mano tutti gli atti del ricorso; già deve valutare la fondatezza del ricorso e l’irreparabilità dei danni. Perché deve verificare anche una causa grave? Ciò non è richiesto esplicitamente per la sospensione decisa dall’autore dell’atto (cf can. 1736 § 2 prima parte)
Quanto all’evitamento che la salvezza delle anime subisca danno (can. 1737 § 3), si deve riconoscere che, letto in forma assoluta, è un limite che meraviglia, perché si potrebbe desumere che ci siano casi in cui l’autorità ecclesiastica possa agire con (pericolo di) danno per la salvezza delle anime. In realtà pare che si debba collegare in forma ragionevole al fatto che nei casi indicati il Superiore gerarchico interviene a concedere la sospensione di un atto negata dall’autore dell’atto e che, verosimilmente, l’atto, già in parte eseguito, viene sospeso, con possibile meraviglia e sbandamento dei fedeli, che potrebbero rilevare un andamento non lineare nelle decisioni di autorità ecclesiastiche diverse.
Montini, G.P., I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739). Edizione aggiornata, riveduta e corretta, Roma 2023, 205-207; 212-215.
Montini, G.P., Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739), Madrid 2021, 162-163; 168-170.
Communicationes 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 235-243; 8 (1976) 184.199; 9 (1977) 72; 16 (1984) 79-89; 41 (2009) 175-176; 353.444; 42 (2010) 69-142; 381-436; 43 (2011) 209-257; 439-467.