Episcopus, si, non obstantibus allatis rationibus, iudicet a proposito non esse recedendum, cum duobus parochis ad normam can. 1742, § 1 selectis, rationes perpendat quae translationi faveant vel obstent; quod si exinde translationem peragendam censeat, paternas exhortationes parocho iteret.
Se il Vescovo nonostante le ragioni addotte, giudica di non dover recedere dal suo proposito, insieme a due parroci scelti a norma del can. 1742, § 1, valuti le ragioni favorevoli o contrarie al trasferimento; che se poi ritiene che il trasferimento si debba fare, rivolga nuovamente al parroco paterne esortazioni.
Glaubt der Bischof trotz der vorgebrachten Gründe, an seinem Vorschlag festhalten zu müssen, so hat er mit zwei nach can. 1742, § 1 bestimmten Pfarrern die Gründe abzuwägen, die für oder gegen eine Versetzung sprechen; wenn er daraufhin der Überzeugung ist, die Versetzung sei durchzuführen, hat er gegenüber dem Pfarrer seine väterlichen Aufforderungen zu wiederholen.
Cann. 2165, 2166.
È prevista anzitutto la possibilità che il vescovo receda dalla volontà di trasferire il parroco.
In caso contrario, ossia per proseguire nella procedura, deve confrontarsi con due parroci. Il confronto rientra nel genere giuridico di «consultazione», di cui al can. 127 § 1 e § 2, 2° e § 3: il vescovo deve acquisire per la validità il parere di due parroci, senza vincolo per la sua successiva azione nella procedura di trasferimento.
Si deve distinguere al riguardo tra il pieno e intelligente adempimento del prescritto e la giurisprudenza circa quanto richiesto per la validità della procedura e del decreto di trasferimento.
Il pieno e intelligente adempimento del prescritto prevede:
– in una sessione apposita del consiglio presbiterale diocesano il vescovo proponga all’assemblea alcuni parroci (diocesani o religiosi, membri del consiglio oppure no, diocesani oppure no) che costituiscano il gruppo che sarà disponibile in caso di future procedure di trasferimento di parroci;
– l’assemblea del consiglio presbiterale, dopo discussione, costituisce il gruppo (cf. facsimile di decreto in G.P. Montini, La rimozione del parroco tra legislazione, prassi e giurisprudenza, in QDE 24 [2011] 124);
– il vescovo scelga due parroci all’interno di questo gruppo per la singola procedura di trasferimento;
– il vescovo consegni loro copia degli atti della procedura;
– i parroci stilino il proprio parere;
– il vescovo convochi una riunione con i due parroci: in essa il vescovo introduca; legga ciascun parroco il proprio parere e lo consegnino; discutano sui pareri espressi; sia steso un verbale firmato da tutti e inserito negli atti sub secreto.
La giurisprudenza richiede per la validità che:
1°. siano due parroci: eventuali irregolarità nella composizione del gruppo non sono discriminanti; non possono essere ricusati;
2°. il vescovo «senta» i due parroci: non è discriminante la riunione né il verbale né la discussione.
L’oggetto del confronto è variamente individuato:
– «adiuncta in quibus versatur tum paroecia a qua tum paroecia ad quam, et rationes quae translationis utilitatem aut necessitatem suadent» (can. 2165 CIC17);
– «de rationibus, quae stant pro translatione et de motivis a parocho contra allatis» (Communicationes 8 [1976] 200);
– «causas discutiat et rationes quae translationis utilitatem vel necessitatem suadent» (Communicationes 40 [2008] 395; 399);
– « causas discutiat et rationes quae translationis utilitatem vel necessitatem ostendere videntur» (Communicationes 11 [1979] 295; 41 [2009] 447);
– «rationes perpendat quae translationi faveant vel obstent» (Communicationes 11 [1979] 295; can. 1450).
Questa varietà di formulazioni mette in evidenza che l’oggetto del confronto deve comprendere le ragioni iniziali del vescovo, le ragioni opposte dal parroco e la valutazione ulteriore della situazione.
Il secondo invito ad accettare il trasferimento. L’espressione usata dal canone, sufficientemente anomala in contesto canonico («paternas exhortationes»), come d’altronde quella parallela del can. 1748, non deve far perdere di vita gli elementi ad validitatem di questo secondo invito:
– la proposta di trasferimento al medesimo ufficio determinato, identico a quello indicato nel primo invito; se dal confronto con i due parroci o da un ripensamento del vescovo dovesse emergere la proposta di una parrocchia o di un ufficio, che siano diversi da quelli indicati nel primo invito, la procedura ovviamente deve riprendere dall’inizio (can. 1748), anche solo per dare al parroco la facoltà di esprimersi sulla nuova proposta di trasferimento;
– formulata per iscritto o in altro modo che consenta la prova in foro esterno;
– con una scadenza entro la quale rispondere all’invito.
Non è necessario in questo secondo invito dare le nuove ragioni o le risposte alle ragioni addotte dal parroco, ma se ciò fosse fatto contribuirebbe ad una sana relazione tra vescovo e parroco, e potrebbe contribuire a facilitare l’accettazione, oltre che naturalmente favorire anticipandole le ragioni che dovranno essere addotte nel decreto finale.
Grocholewski, Z., Trasferimento e rimozione del parroco, in Aa.Vv., La parrocchia, Città del Vaticano 1997, pp. 199-247.
McKay, G., Procedura per un ricorso gerarchico contro un trasferimento imposto (cc. 1748-1752), in QDE 5 (1992) 351-357.
Montini, G.P., Prospetti di procedura amministrativa. 3. Il trasferimento del parroco, in QDE 32 (2019) 321 e prospetto allegato al fascicolo 3.
Communicationes 8 (1976) 200; 11 (1979) 295; 40 (2008) 395; 399; 41 (2009) 447.