Hoc tempore inutiliter transacto, paroeciam vacantem declaret.
Trascorso inutilmente questo tempo, dichiari vacante la parrocchia.
Ist diese Frist ungenutzt verstrichen, so hat der Bischof die Pfarrei als vakant zu erklären.
Can. 2167.
La decisione circa il momento della vacanza della parrocchia a qua menzionata nel can. 1751 § 1 è ovviamente predittiva e, come tale, soggetta a numerose variabili dipendenti dallo sviluppo degli avvenimenti. Inoltre la parrocchia a qua in ragione dell’istituto del trasferimento si presuppone ad ogni effetto retta utilmente, ossia senza danno; pertanto non vi è urgenza di dichiararne la vacanza.
Per tali ragioni la vacanza della parrocchia a qua non si realizza senza la dichiarazione dell’autorità competente (vescovo, ordinario).
La proposta di menzionare e fare esplicitamente salvo nel caso il prescritto del can. 195 (allora il can. 46 de personis: cf Communicationes 22 [1990] 100) circa il sostentamento del parroco trasferito fu prima accettata ma poi rigettata (cf Communicationes 40 [2008] 395; 399; 41 [2009] 148; 447; 11 [1979] 295). La norma comunque si può ritenere nel caso in vigore ex analogia.
Grocholewski, Z., Trasferimento e rimozione del parroco, in Aa.Vv., La parrocchia, Città del Vaticano 1997, pp. 199-247.
Montini, G.P., Prospetti di procedura amministrativa. 3. Il trasferimento del parroco, in QDE 32 (2019) 321 e prospetto allegato al fascicolo 3.
Communicationes 8 (1976) 200; 11 (1979) 295; 40 (2008) 395; 399; 41 (2009) 447.