In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet.
Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747, attenendosi a princìpi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema.
Bei Versetzungssachen sind die Vorschriften des can. 1747 anzuwenden, unter Wahrung der kanonischen Billigkeit und das Heil der Seelen vor Augen, das in der Kirche immer das oberste Gesetz sein muss.
Ivo Carnutensis, Decretum (PL 162, 74); S. Thoma de Aquino, Quaestiones quodlibetales, 12, 16, 2; Pius PP. XII, All., 24 iun. 1939 (AAS 31 [1939] 248); Pius PP. XII, All., 2 oct. 1944 (AAS 36 [1944] 288-289); Pius PP. XII, All., 17 oct. 1953 (AAS 45 [1953] 682-690); Paulus PP. VI, All., 8 feb. 1973 (AAS 65 [1973] 95-103); Paulus PP. VI, All., 17 sep. 1973; Paulus PP. VI, All., 4 feb. 1977 (AAS 69 [1977] 147-153). 1
Il canone consta di tre parti sufficientemente distinte, se non separate.
L’applicazione del can. 1747 alla procedura di trasferimento. L’origine di questa parte della disposizione pare da ricercare nei lavori del «parvus Coetus» (cf Communicationes 41 [2009] 148) che rivide il testo proposto nella prima revisione (anno 1973), che non prevedeva alcunché al riguardo. Il testo proposto nel primo Schema (1976) prevedeva il rinvio ai canoni 1746 e 1747 (cf Communicationes 41 [2009] 447), che nella revisione fu limitato al can. 1747 (cf Communicationes 11 [1979] 296), come nel testo definitivo.
L’applicazione del prescritto del can. 1747 § 1 al trasferimento non può avvenire alla lettera: infatti il parroco con la notificazione del decreto di trasferimento non deve
– «astenersi dall’esercizio delle funzioni di parroco», perché non cessa immediatamente dall’ufficio di parroco;
– «quanto prima lasciare libera la casa parrocchiale», perché ancora detiene legittimamente l’ufficio di parroco;
– «consegnare tutto ciò che appartiene alla parrocchia, a colui al quale essa fu affidata dal Vescovo», perché a tutti gli effetti la parrocchia non è vacante.
Si può ragionevolmente ritenere che questi doveri incombano al parroco trasferito al momento della vacanza della parrocchia a qua, dichiarata a norma del can. 1751 § 2. E questi effetti valgono sempre, anche nel caso il parroco abbia presentato ricorso contro il decreto di trasferimento. Questi effetti urgono (e il vescovo può urgere la loro osservanza tramite precetto, anche penale: can. 1319) anche a fronte di un decreto di trasferimento palesemente invalido o illegittimo. Nel caso di contumacia il vescovo potrà anche infliggere pene per la mancata osservanza del can. 1752. La eventuale successiva dichiarazione di illegittimità del decreto di trasferimento, lascia sussistere le pene nel caso inflitte (cf Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sentenza definitiva coram Burke, 1° dicembre 2009, prot. n. 38743/06 CA, nn. 10-11).
Il rinvio, poi, al can. 1747 § 2 non è ad rem per il parroco trasferito, a meno che non ricorra il caso assolutamente straordinario di una infermità imprevista e passeggera che segue il decreto di trasferimento.
Ancora più problematico il riferimento al can. 1747 § 3 per il parroco trasferito: se, infatti, l’interpretazione più probabile del can. 1747 § 3 è quella che la inabilità pendente recursu del vescovo a nominare il successore del parroco rimosso è giustificata dal fatto che la parrocchia non è vacante, non si comprende quale applicazione possa avere per il parroco trasferito se è prevista esplicitamente la dichiarazione di vacanza della parrocchia a qua. L’interpretazione potrebbe quindi essere la seguente:
– il vescovo non può dichiarare la vacanza (cf can. 1751 § 2) prima che siano trascorsi i giorni (dieci) utili dalla notificazione del decreto di trasferimento per la proposizione del ricorso;
– una volta proposto il ricorso il vescovo non può dichiarare la vacanza della parrocchia a qua (cf can. 1751 § 2) per l’effetto parzialmente sospensivo del ricorso;
– quindi il vescovo non può nominare il successore del parroco trasferito.
L’equità canonica nell’applicazione del can. 1747 alla procedura di trasferimento. Durante l’iter di revisione ci furono due tentativi di introdurre nei canoni sulla rimozione la clausola sulla equità naturale e canonica presente in CD 31b, ma entrambi furono respinti su una triplice base: 1) la clausola in oggetto è prevista in CD 31 relativamente alla procedura di rimozione non a quanto segue la rimozione; 2) la procedura già include le esigenze dell’equità; 3) si tratta infine di una clausola che esprime un principio fondamentale del diritto canonico che, se venisse espresso, darebbe l’impressione che si applica solo in alcuni casi (cf Communicationes 15 [ma 16] [1984] 90; cf pure ibid., 11 [1979] 287).
Non si conoscono le ragioni che hanno condotto ad introdurre in limine promulgationis la clausola (limitata all’equità canonica, omessa cioè già la menzione dell’equità naturale) respinta.
Il richiamo all’equità canonica da osservare nel caso sottoposto pare riguardare il fatto che l’applicazione del can. 1747 al parroco trasferito deve essere particolarmente mite, perché non è in pericolo il bene delle anime della parrocchia a qua (retta utilmente dal parroco fino ad allora).
La «salus animarum» menzionata a chiusura del Codice. Le perplessità circa la menzione nel caso dell’equità canonica si moltiplicano di fronte al richiamo al principio della salvezza delle anime da tenere presente nell’applicazione del can. 1747 al caso del parroco trasferito. La frase relativa epesegetica «quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet» suggerisce che il richiamo è un coup de théâtre per chiudere l’intero Codice, senza riguardo all’oggetto del can. 1752.
È rivelatore di questa lettura lo sproporzionato entusiasmo con il quale si vollero indebitamente ed erroneamente indicare le fonti classiche di questo principio in Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, Città del Vaticano 1989, p. 478:
– la seconda referenza classica è la seguente: «S. Raymundus de Penaforte, Summa de poenitentia et matrimonio, Introductio». Purtroppo però la citazione è errata perché l’introduzione è opera del padre Domenicano Honoratus Vincentius Laget, un settecentesco editore di S. Raimondo, e il sintagma non si trova nella sua forma letterale neppure in quella stessa introduzione; per questa ragione – trattandosi di un errore evidente – nella edizione del Codice commentato a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale la referenza è stata espunta;
– la terza referenza classica è la seguente: «S. Thoma de Aquino, Quaestiones quodlibetales, 12, 16, 2». Purtroppo però, anche prescindendo dal fatto che alcuni Autori dubitano dell’attribuzione del testo al Dottore Angelico, il sintagma salus animarum è presente seppure nel significato più comune, non certo quale «suprema lex»;
– la prima referenza classica (che secondo la praesentatio era prevista come l’unica) è la seguente: «Ivo Carnutensis, Decretum (PL 162, 74)». Purtroppo però il luogo citato (PL 162, 74) non è il Decretum, ma la Lettera 60: in questa lettera testo e contesto indicano chiaramente la coscienza che la salus animarum è criterio di discernimento tra le leggi e, in caso di conflitto, criterio di prevalenza di una legge.
Forse è nel giusto l’opinione che la scelta di menzionare qui la salus animarum «fosse piuttosto determinata dalla scelta, probabilmente tesa ad ammorbidire le resistenze alla promulgazione del nuovo codice, di concludere con una dichiarazione di natura enfatica i precetti del corpo legale» (Arrieta, I., La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori, in «Ius Ecclesiae» 12 [2000] 370).
Grocholewski, Z., Trasferimento e rimozione del parroco, in Aa.Vv., La parrocchia, Città del Vaticano 1997, pp. 199-247.
Communicationes 11 (1979) 296; 41 (2009) 148; 447.
Notes:
- Per la modifica apportata al testo delle fonti cf commento al canone. ↩