Cum alicuius parochi ministerium ob aliquam causam, etiam citra gravem ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat, potest ipse ab Episcopo dioecesano a paroecia amoveri.
Quando il ministero di un parroco per qualche causa, anche senza sua colpa grave, risulti dannoso o almeno inefficace, quel parroco può essere rimosso dalla parrocchia da parte del Vescovo diocesano.
Ein Pfarrer, dessen Dienst aus irgendeinem Grund, selbst ohne seine schwere Schuld, schädlich oder wenigstens unwirksam wird, kann vom Diözesanbischof seiner Pfarrei enthoben werden.
Can. 2147 § 1; CIV Resp., 7 iul. 1978 (AAS 70 [1978] 534).
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il Ministero pastorale dei Vescovi «Apostolorum Successores», 22 febbraio 2004, n. 212: «La rimozione o il trasferimento forzati del parroco sono possibili soltanto per gravi motivazioni e secondo il procedimento stabilito dalla disciplina canonica». 1
PCTLI, Nota explicativa, 13 novembre 1997, in Communicationes 30 (1998) 28-29.
Premessa. Il canone 1740 apre il capitolo I, dedicato alla procedura per la rimozione dei parroci: si tratta di una procedura speciale, che è giustificata «propter momentum singulare huius officii» (Communicationes 15 [ma 16] [1984] 90), ossia per l’importanza straordinaria dell’ufficio di parroco, «attese le gravi responsabilità connesse con l’ufficio del parroco che sembra esigere una maggiore stabilità degli altri uffici. Difatti, caduto il principio dell’inamovibilità, la maggiore stabilità si può raggiungere solo attraverso garanzie processuali» (cf Communicationes 6 [1974] 42-43). Per questa ragione la Commissione per la riforma del Codice ha resistito ad alcune richieste sia di sottomettere la rimozione dei parroci alla normativa generale sulla rimozione dall’ufficio (cf cann. 192-195) sia di estendere questa normativa a tutti gli uffici (cf Communicationes 40 [2008] 378-381).
La normativa di questo articolo corrisponde alla volontà di riforma dell’istituto della rimozione dei parroci intesa dal concilio Vaticano II nel decreto Christus Dominus 31c.
Parroco. La procedura di rimozione in oggetto riguarda tutti e solo i parroci. In questa categoria rientrano:
a) i parroci di una parrocchia;
b) i parroci di una quasi-parrocchia (can. 516 § 1);
c) i parroci di cui al can. 526 § 1, ossia di più parrocchie;
d) i parroci di cui al can. 517 § 1, ossia ai quali è affidata in solidum la cura pastorale di una o più parrocchie;
e) il (parroco) moderatore di una o più parrocchie rette in solidum (cf can. 517 § 1);
f) il parroco moderatore della cura pastorale di cui parrocchia, la cui partecipazione all’esercizio della cura pastorale è affidata a diaconi o persone non insignite dell’ordine sacro (cf can. 517 § 2);
g) il cappellano militare, il cui ufficio negli statuti sia equiparato in toto a quello di un parroco.
Non ha rilievo nel caso la denominazione che nel diritto particolare abbia assunto di diritto o di fatto il parroco («responsabile», «coordinatore», «amministratore»).
Non rientrano tra i parroci di cui al can. 1740:
a) i parroci religiosi (cf cann. 682 § 2; 1742 § 2);
b) i parroci che abbiano concluso il tempo determinato per il quale erano stati nominati (cf can. 522) e non hanno ricevuto una nuova nomina;
c) gli amministratori parrocchiali veri nominis.
Rimozione. La rimozione nel caso si distingue dalla:
– privazione dell’ufficio parrocchiale (che è sanzione penale, che può essere inflitta con processo giudiziale penale o anche con processo amministrativo penale): cf can. 1336 § 1, 2°;
– rimozione ipso iure (automatica) dall’ufficio, per le cause enumerate nel can. 194 § 1, 1°-3°;
– rinuncia (libera o su invito) all’ufficio;
– trasferimento dall’ufficio parrocchiale, sia esso forzoso, sia esso volontario;
– cessazione dall’ufficio parrocchiale per decorrenza dei termini di nomina (cf can. 186).
Non distingue il canone tra rimozione quale provvedimento amministrativo e quale provvedimento disciplinare.
Ministero dannoso o inefficace. È l’unica ragione, necessaria e sufficiente, per la legittima rimozione di un parroco. Risponde alla logica di un ministero istituto per il bene della parrocchia: quando il titolare dell’ufficio non opera secondo quel fine istituzionale, nasce la giusta causa per la rimozione. Questa ragione, necessaria e sufficiente, richiede che si verifichi a posteriori, cioè con una rilevazione fattuale, sul campo, cioè nella parrocchia, che il ministero sia di fatto divenuto nocivo o inefficace. Non si applica, pertanto, all’ufficio del parroco il prescritto del can. 193 §§ 1-2 o, se si preferisce, la causa grave richiesta dal can. 193 §§ 1-2 per la rimozione è quella e solo quella stabilita in questo can. 1740. Per favorire la retta interpretazione di questa causa (ossia per evitare abusi, prendendo a pretesto la supposta genericità del can. 1740), il Legislatore ha elaborato nel canone seguente (1741) cinque cause esemplari, che forniscono la misura della causa legittima.
Anche senza sua colpa grave. Il parroco può essere rimosso anche se non per sua colpa il suo ministero in parrocchia è divenuto nocivo o inefficace: la colpa potrebbe essere del tutto assente (il parroco è colpito da grave infermità: can. 1741, 2°) o potrebbe essere di altri (un gruppo parrocchiale sedizioso; la stessa autorità ecclesiastica). Nel caso che la rimozione sia provocata da altri (attraverso per esempio la lesione della buona fama del parroco), spetterà al parroco rimosso il diritto alla riparazione dei danni.
Può essere rimosso. È locuzione che si può prestare a fraintendimenti. Come in altri luoghi del Codice, essa non significa che, nel caso di ministero nocivo o inefficace, è data al vescovo diocesano l’opzione di rimuovere o di non rimuovere il parroco, ma significa che, con il ministero nocivo o inefficace del parroco, il vescovo ha il potere di rimuoverlo, ciò che invece non ha il potere di fare al di fuori di quel caso.
Vescovo diocesano. La rimozione è di competenza del vescovo diocesano, come pure del:
+ prelato territoriale;
+ abate territoriale;
+ vicario apostolico;
+ prefetto apostolico;
+ amministratore apostolico di amministrazione apostolica eretta stabilmente;
+ vicario generale con speciale mandato;
+ vicario episcopale competente con speciale mandato.
Fa eccezione la rimozione del parroco religioso che può essere rimosso, oltre che dal Vescovo diocesano, anche dal Superiore religioso (cf can. 682 § 2).
Fr. Coccopalmerio, De causis ad amotionem parochorum requisitis (cann. 1740-1741), in «Periodica de re morali canonica liturgica» 75 (1986) 273-302.
Grocholewski, Z., Trasferimento e rimozione del parroco, in Aa.Vv., La parrocchia, Città del Vaticano 1997, pp. 199-247.
Hernández Mercado, L.d.J., La remoción y el traslado de los párrocos y sus implicaciones canónico-pastorales. Principios normativos que fundamentan la estabilidad del oficio parroquial, México 2003.
Landau, M., Amtsenthebung und Versetzung von Pfarrern. Eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Zweiter Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur, Frankfurt am Main 1999.
Montini, G.P., La rimozione del parroco tra legislazione, prassi e giurisprudenza, in QDE 24 (2011) 109-125.
G.P. Montini, La rimozione del parroco: il sacerdote di cui al can. 517 § 1, in Iudex et Magister. Miscelanea en honor al Pbro. Nelson C. Dellaferrera, Tomo II, Buenos Aires 2008, pp. 511-530.
Montini, G.P., Stabilità del parroco e permanenza nell’ufficio parrocchiale (can. 522), in La parrocchia, Città del Vaticano 1997, pp. 125-153.
PCTLI, Observations Concerning Cases in which the Pastoral Care of More than One Parish is Entrusted to a Single Pastor, in «Communicationes» 30 (1998) 30-32.
G. Read, The Pastoral Care of More than One Parish Entrusted to a Single Priest, in «Canon Law Society of Great Britain & Ireland. Newsletter n. 118 (1999) 39-40.
1740-1747
Communicationes 6 (1974) 42-43; 8 (1976) 199-200; 11 (1979) 286-294; 16 (1984) 89-90; 40 (2008) 377-394; 397-399; 41 (2009) 109-110; 148; 171; 174; 444-446.
Secondo l’ordine cronologico
Anno 1973: 40 (2008) 377-394; 397-399; 6 (1974) 42-43; Anno 1976: 41 (2009) 109-110; 148; 171; 174; 444-446; 8 (1976) 199-200; Anno 1979: 11 (1979) 286-294; Anno 1981: 16 (1984) 89-90.
1740
Communicationes 6 (1974) 42-43; 8 (1976) 199; 11 (1979) 287; 16 (1984) 89-90; 40 (2008) 382; 397; 41 (2009) 444.
Notes:
- Il testo è inaccurato sia perché assimila rimozione e trasferimento forzato, che richiedono cause diverse, sia perché la gravità delle motivazioni della rimozione deve fare riferimento al can. 1740, che comunque è citato nella nota al testo riportato. ↩