Si ex instructione peracta constiterit adesse causam de qua in can. 1740, Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente selectis; quod si exinde censeat ad amotionem esse deveniendum causa et argumentis ad validitatem indicatis parocho paterne suadeat ut intra tempus quindecim dierum renuntiet. 1
Se dall’istruttoria svolta è risultato esservi la causa di cui nel can. 1740, il Vescovo discuta la cosa con due parroci scelti dal gruppo a ciò stabilmente costituito dal consiglio presbiterale, su proposta del Vescovo; che se poi ritenga si debba addivenire alla rimozione, indicati per la validità la causa e gli argomenti, convinca paternamente il parroco a rinunziare entro quindici giorni.
Steht aufgrund der durchgeführten Erhebung fest, dass ein Enthebungsgrund gemäß can. 1740 vorliegt, so hat der Bischof die Angelegenheit mit zwei Pfarrern zu erörtern, die aus dem auf Vorschlag des Bischofs vom Priesterrat hierzu für ständig gebildeten Kreis ausgewählt sind; gelangt er hier auf zu der Überzeugung, dass zur Amtsenthebung zu schreiten ist, so hat er zur Gültigkeit des weiteren Vorgehens dem Pfarrer den Grund und die Beweise dafür anzugeben und ihn väterlich aufzufordern, innerhalb von fünfzehn Tagen zu verzichten.
Cann. 2148; 2158.
SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA: sentenza definitiva coram Cacciavillan, , 28 giugno 2003, prot. n. 29531/98 CA, nn. 7-8, in iuscangreg.it.
L’istruzione previa. La raccolta delle prove sul ministero dannoso o inefficace del parroco è stata completamente lasciata alla discrezione del vescovo: si è rinunciato ad una sua strutturazione normata (cf. Communicationes 40 [2008] 388-389); essa si riduce in pratica alla norma del can. 50; anzi può anche essere omessa se il vescovo dispone già di elementi che provano il ministero dannoso o inefficace del parroco.
Questa destrutturazione della procedura di rimozione non nuocerà al parroco che farà ricorso contro la propria rimozione dalla parrocchia: infatti al momento della verifica presso il Superiore gerarchico e poi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica le eventuali scarse o difettose prove raccolte all’inizio della procedura condurranno alla dichiarazione di illegittimità della rimozione stessa.
Si può però annotare che la menzionata destrutturazione della procedura è destinata a nuocere al parroco che non farà ricorso e, soprattutto, alla corretta amministrazione della Chiesa. Come dire: l’autorità ecclesiastica può scommettere sulla acquiescenza del parroco ad una rimozione non ben fondata e può vincere questa scommessa (a causa della pigrizia, disinteresse, timore del parroco), ma con una istruttoria deficiente sicuramente e sempre è menomato il bene della Chiesa.
In conclusione la istruzione previa è in ogni caso affidata alla discrezione del vescovo.
Confronto con due parroci. L’esistenza di un ministero dannoso o inefficace (oggetto dell’istruttoria previa) è parimenti oggetto della «discussione» (confronto) del vescovo con due parroci. Il confronto rientra nel genere giuridico di «consultazione», di cui al can. 127 § 1 e § 2, 2° e § 3: il vescovo deve acquisire per la validità il parere di due parroci, senza vincolo per la sua successiva azione nella procedura di rimozione.
Si deve distinguere al riguardo tra il pieno e intelligente adempimento del prescritto e la giurisprudenza circa quanto richiesto per la validità della procedura e del decreto di rimozione.
Il pieno e intelligente adempimento del prescritto prevede:
– in una sessione apposita del consiglio presbiterale diocesano il vescovo proponga all’assemblea alcuni parroci (diocesani o religiosi, membri del consiglio oppure no, diocesani oppure no) che costituiscano il gruppo che sarà disponibile in caso di future procedure di rimozione di parroci;
– l’assemblea del consiglio presbiterale, dopo discussione, costituisce il gruppo (cf. facsimile di decreto in G.P. Montini, La rimozione del parroco tra legislazione, prassi e giurisprudenza, in QDE 24 [2011] 124);
– il vescovo scelga due parroci all’interno di questo gruppo per la singola procedura di rimozione;
– il vescovo consegni loro copia degli atti della istruzione previa;
– i parroci stilino il proprio parere sulla idoneità dell’istruttoria previa in vista della rimozione;
– il vescovo convochi una riunione con i due parroci: in essa il vescovo introduca; legga ciascun parroco il proprio parere e lo consegnino; discutano sui pareri espressi; sia steso un verbale firmato da tutti e inserito negli atti sub secreto.
La giurisprudenza richiede per la validità che:
1°. siano due parroci: eventuali irregolarità nella composizione del gruppo non sono discriminanti (cf Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sentenza definitiva coram Cacciavillan, , 28 giugno 2003, prot. n. 29531/98 CA, n. 8); non possono essere ricusati;
2°. il vescovo «senta» i due parroci: non è discriminante la riunione né il verbale né la discussione.
Invito alla rinuncia alla parrocchia. È il primo punto decisivo della procedura. L’invito alla rinuncia deve avere due caratteristiche fondamentali: la sua documentazione e il contenuto.
L’invito alla rinuncia deve essere provato in foro esterno secondo i principi generali (cf. cann. 37; 51; 55), la quale prova quindi richiede che l’invito sia scritto e inviato via raccomandata con ricevuta di ritorno oppure orale alla presenza di due testimoni.
L’invito alla rinuncia deve contenere per la validità («ad validitatem») l’indicazione:
a) della causa della rimozione: non basta il rimando alla causa generica del can. 1740, deve essere indicata una o più cause del can. 1741 o una o più cause di uguale natura e gravità di quelle indicate nel can. 1741;
b) degli argomenti che la giustificano: «argomenti» significa prove. Non tutte le prove devono essere a questo punto indicate; basta in questa fase iniziale indicare al parroco che si è in possesso di prove, per esempio, documentarie della sua assolutamente instabile salute psichica e di prove testimoniali di gravi manifestazioni della medesima;
c) il termine di quindici giorni entro il quale è attesa la risposta all’invito alla rinuncia: quindici giorni che saranno da computare dal giorno della legittima notificazione dell’invito. Sono giorni utili? Il confronto con il can. 1744 depone a favore dell’interpretazione dei quindici giorni come tempo continuo (can. 201 § 1). Le ragioni sono le seguenti: 1) il can 1744 § 2 con la menzione dell’impedimento a rispondere chiaramente indica che il tempo è utile, ma tale menzione manca nel can. 1742 § 1; 2) appare irrazionale dare al parroco due volte il tempo utile per rispondere: egli non ha infatti diritto a dare due risposte, ma, si et quatenus, a due inviti per rispondere, e il secondo di questi (can. 1744) è con il tempo utile per rispondere; 3) è vero che l’espressione «prorogando tempus utile ad respondendum» del can. 1744 § 1 farebbe pensare al tempo utile del can. 1742 § 1, ma, alla luce della ragione precedente (e dell’iter di riforma), non si deve trascurare sia il fatto che il can. 1744 § 1 prescrive che si «ripeta» l’invito sia il fatto che la proroga con l’indicazione del tempo utile si riferisca all’invito ripetuto, cioè al secondo invito.
Grocholewski, Z., Trasferimento e rimozione del parroco, in Aa.Vv., La parrocchia, Città del Vaticano 1997, pp. 199-247.
Mendonça, Aug., Consultation with Two Parish Priest in the Removal of a Parish Priest, in «Boletín Eclesiástico de Filipinas» 83 (2007) 65-76.
Mendonça, Aug., Consultation with Two Pastors in the Removal of a Pastor from Office, in «Philippine Canonical Forum» 9 (2007) 225-232.
Montini, G.P., Prospetti di proceduta amministrativa. 1. La rimozione del parroco, in QDE 30 (2017) 358 e prospetto allegato al fascicolo 3.
Montini, G.P., La rimozione del parroco tra legislazione, prassi e giurisprudenza, in QDE 24 (2011) 109-125.
Nowakowski, B., La rilevanza della funzione del collegio speciale del consiglio presbitierale [!] nel processo amministrativo della rimozione del parroco, in La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico. Administrative Function in Canon Law. Administracja w Prawie Kanonicznym. XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Varsavia, 14-18 settembre 2011, Warszawa 2012, 575-585.
Communicationes 6 (1974) 43; 8 (1976) 199; 11 (1979) 289-290; 40 (2008) 388-389; 397; 41 (2009) 445.
Notes:
- Il testo originariamente promulgato («ad hoc stabiliter a consilio presbyterali, Episcopo proponente, selectis») è stato corretto de mandatu SS.mi in data 21 novembre 1988 nel testo vigente: «ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente selectis» (AAS 80 [1988] 1819). ↩