Si parochus intra praestitutos dies non responderit, Episcopus iteret invitationem prorogando tempus utile ad respondendum.
Se il parroco entro i giorni stabiliti non avrà risposto, il Vescovo lo inviti nuovamente prorogando i termini di tempo utile per rispondere.
Hat der Pfarrer innerhalb der gesetzten Frist nicht geantwortet, so hat der Bischof seine Aufforderung zu wiederholen und die Nutzfrist für die Beantwortung zu verlängern.
Can. 2149.
«Se il parroco non avrà risposto». La interpretazione di questa condizione non è agevole. Certo è che essa comprende il fatto che il parroco non ha inviato alcuno scritto al vescovo o non abbia detto alcunché oralmente al vescovo di fronte a due testimoni. Quid se ha risposto (in una delle menzionate due forme) negativamente senza addurre alcun motivo? Si deve ritenere che «non ha risposto» e procedere al secondo invito o si deve ritenere che «ha risposto»? E in questo secondo caso, come procedere? L’interpretazione corretta e più sicura è quella di ritenere che anche il parroco che ha risposto rifiutando la rinuncia senza addurre alcuna ragione, rientra nel caso del can. 1744 § 1 che si applica alla mancata risposta. Ecco le ragioni di questa interpretazione: 1) se non si applicasse il can. 1742 § 1 alla risposta negativa senza ragioni addotte, si avrebbe una lacuna iuris: infatti il caso non sarebbe previsto dalla lettera del testo; infatti il can. 1745 contempla solo il caso che il parroco abbia risposto con ragioni; 2) il can. 1744 § 2 parrebbe equiparare per il secondo invito la mancata risposta e la risposta negativa senza ragioni, e ciò potrebbe estendersi ragionevolmente anche al primo invito; 3) ordinariamente non nuoce ad alcuno la rinnovazione del primo invito aequitatis gratia o ad praecavendum nel caso di risposta senza ragioni.
Con la mancata risposta del parroco entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del primo invito a rinunciare, il vescovo è tenuto per la legittimità della procedura, ad invitare per la seconda volta il parroco a rinunciare alla parrocchia.
Questo secondo invito alla rinuncia deve contenere per la validità (cf can. 1742 § 1: si tratta infatti della ripetizione dell’invito: «iteret») i medesimi elementi del primo invito (cf can. 1742 § 1), ossia, oltre all’invito, l’indicazione della causa e delle prove, nonché il termine entro il quale rispondere.
Potrebbe anche trattarsi dell’invio della copia del primo invito: in questo caso potrebbe essere necessario (a seconda dell’impostazione del primo invito) specificare o determinare il (nuovo) termine per la risposta.
Il can. 1744 § 1 non specifica il termine, che invece nel can. 1742 § 1 era determinato in quindici giorni. Al vescovo spetta quindi determinare secondo la sua discrezione il nuovo termine, secondo le esigenze che a suo giudizio la causa comporta.
Grocholewski, Z., Trasferimento e rimozione del parroco, in Aa.Vv., La parrocchia, Città del Vaticano 1997, pp. 199-247.
Montini, G.P., Prospetti di proceduta amministrativa. 1. La rimozione del parroco, in QDE 30 (2017) 358 e prospetto allegato al fascicolo 3.
Montini, G.P., La rimozione del parroco tra legislazione, prassi e giurisprudenza, in QDE 24 (2011) 109-125.
Communicationes 6 (1974) 43; 8 (1976) 199; 11 (1979) 291; 40 (2008) 388-389; 398; 41 (2009) 445.