Si vero parochus causam adductam eiusque rationes oppugnet, motiva allegans quae insufficientia Episcopo videantur, hic ut valide agat:
1° invitet illum ut, inspectis actis, suas impugnationes in relatione scripta colligat, immo probationes in contrarium, si quas habeat, afferat;
2° deinde, completa, si opus sit, instructione, una cum iisdem parochis de quibus in can. 1742, § 1, nisi alii propter illorum impossibilitatem sint designandi, rem perpendat;
3° tandem statuat utrum parochus sit amovendus necne, et mox decretum de re ferat.
Se poi il parroco contesta la causa addotta e le sue motivazioni, allegando motivi che al Vescovo sembrino insufficienti, questi per agire validamente:
1° lo inviti a raccogliere in una relazione scritta, dopo aver esaminato gli atti, le sue impugnazioni, anzi ad addurre le prove in contrario, se ne abbia;
2° quindi, completata se necessario l’istruttoria, insieme agli stessi parroci, di cui nel can. 1742, § 1, se non se ne debbano designare altri essendo quelli impossibilitati, valuti la cosa;
3° infine stabilisca se il parroco debba essere rimosso o no, ed emetta subito il relativo decreto.
Bestreitet der Pfarrer jedoch den geltend gemachten Enthebungsgrund und dessen Begründung, indem er seinerseits Gründe vorbringt, die dem Bischof unzureichend scheinen, so hat der Bischof zur Gültigkeit des weiteren Vorgehens:
1° den Pfarrer aufzufordern, dass er nach Einsicht in die Akten seine Gegenvorstellungen in einer schriftlichen Äußerung zusammenfasst und sogar noch etwa vorhandene Gegenbeweise vorbringt;
2° anschließend, nach einer etwa erforderlichen Ergänzung der Erhebung, die Angelegenheit mit den in can. 1742, § 1 genannten Pfarrern zu erörtern, sofern nicht wegen deren Verhinderung andere Pfarrer zu bestimmen sind;
3° schließlich anzuordnen, ob der Pfarrer zu entheben ist oder nicht, und alsbald ein diesbezügliches Dekret zu erlassen.
Cann. 2159; 2161.
SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, coram Burke, 16 novembre 2011, prot. n. 44136/10 CA, in iuscangreg.it.
Premessa. La procedura inizialmente prevista nell’iter di riforma del Codice, pur rimanendo amministrativa, prevedeva, al modo di quanto accade nel processo sommario – ora contenzioso orale – (cf Communicationes 40 [2008] 381), una sessione di udienza (cf can. 1661), con l’escussione di testimoni a favore e a carico, la presenza del vescovo, del parroco, dell’avvocato e del notaio, nonché la assistenza degli assessori (cf Communicationes 40 [2008] 389-392; 398). Nella sessione del 1978 un consultore «animadverrit proceduram […] sero fieri» (Communicationes 11 [1979] 293) e si abbandonò la sessione di udienza a favore della proceduta scritta, recepita poi nel can. 1745.
«Per agire validamente». Tutta l’osservanza della procedura esposta nei nn. 1-2 del canone 1745 è posta sotto pena di invalidità (cf can. 10). In particolare sono ad validitatem:
1) l’invito che il vescovo deve rivolgere al parroco di vedere gli atti (cf Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sentenza definitiva, coram Burke, 16 novembre 2011, prot. n. 44136/10 CA, n. 7);
2) l’invito del vescovo al parroco di inviare una relazione a sua difesa;
3) un nuovo confronto con i due parroci di cui al can. 1742 § 1.
Dovrà essere stabilito un termine entro il quale presentare la propria difesa.
«Visti gli atti». È il punto più delicato e il più soggetto a contestazioni dell’intera procedura: «inspectis actis» (can. 1745, 1°). In esso si esplica in forma più intensa il diritto di difesa del parroco. Consideriamo i singoli aspetti compresi in questo diritto del parroco di vedere gli atti:
– il vescovo deve invitare il parroco a vedere gli atti indicandogli luogo e tempo per la inspectio actorum; luogo e tempo devono essere ragionevolmente disposti in modo tale che sia realmente e concretamente possibile per il parroco vedere gli atti: un tempo troppo ristretto per vedere atti voluminosi renderebbe invalida la procedura;
– «vedere gli atti» significa che al parroco deve essere data la facoltà di leggere e prendere appunti durante la lettura; non comprende il diritto ad avere copia degli atti o di parte di essi;
– per «atti» si intendono tutti gli atti, tutti gli atti che sono utilizzati per fondare la causa di rimozione: il vescovo potrebbe aver raccolto molti atti e averli utilizzati per le fasi precedenti della procedura. In questa fase deve “pubblicare”, ossia far vedere, tutti gli atti che ritiene necessari e sufficienti per fondare legittimamente la decisione di rimozione. Può quindi espungere atti che ritiene inutili, cosciente però che – in caso di ricorso – il superiore gerarchico e la Segnatura Apostolica si potranno basare nel giudizio solo sugli atti “pubblicati” al parroco. Si può dire: tanto pubblicato tanto giudicato. In questo modo non si fa ingiustizia ad alcuno;
– all’inspectio actorum si possono applicare per analogia il canone 1598 § 1 e gli artt. 229-234 Dignitas connubii sui limiti all’inspectio actorum in ambito giudiziale? Alla domanda relativa al can. 1598 § 1 rivolta nel contesto delle osservazioni dei Padri della Commissione allo Schema novissimum del Codice fu risposto negativamente: «Admitti nequit: agitur de iure defensionis» (Communicationes 15 [ma 16] [1984] 90). Al momento di questa risposta – che comunque non ha valore discriminante –, la formulazione del canone (1550 § 1) non corrispondeva alla formulazione dell’attuale can. 1598 § 1: esso allora riportava solo la clausola: «nisi […] iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum nemini tradendum esse censeat».
«Insieme agli stessi parroci»: per questo confronto e le sue modalità ad validitatem si rimanda a quanto affermato per la prima consultazione, a commento del can. 1742 § 1.
Il completamento dell’istruttoria: l’eventuale completamento dell’istruttoria comporta necessariamente (per la validità) che il vescovo:
1) inviti poi il parroco ad esaminare gli atti del supplemento;
2) lo inviti a prendere posizione a sua difesa riguardo al supplemento di istruttoria entro un termine stabilito;
3) abbia un nuovo confronto con i due parroci di cui al can. 1742 § 1.
A questo supplemento di procedura pare condurre la logica del Codice e la prassi sia della Congregazione per il Clero sia della Segnatura Apostolica.
Il decreto. Dopo la consultazione dei due parroci, il vescovo è in grado di decidere se rimuovere il parroco e a lui spetta la decisione, che può essere negativa – il parroco non è da rimuovere – o affermativa – il parroco è da rimuovere.
Se il vescovo decide per la negativa: la lettera del can. 1745, 3° pare imporre al vescovo un decreto anche nel caso nel quale ritenga che il parroco non debba essere rimosso. Alcuni Autori e alcune sentenze della Segnatura Apostolica sembrano condividere questo indirizzo. Lo richiederebbe anche il confronto con il can. 1744 § 2, che prevede solo il decreto di rimozione. L’equità e il rinvio a casi simili (cf can. 1719) propenderebbero per un decreto da emettere in caso negativo, ossia che il vescovo decida che il parroco non è da rimuovere. Questa ultima posizione pare da condividere con le seguenti annotazioni:
– è lasciato alla discrezione del vescovo l’intervallo di tempo tra la consultazione dei parroci e l’emanazione del decreto negativo;
– il decreto ha natura di decreto di archiviazione, senza motivi e senza possibilità di impugnazione;
– questo decreto non impedisce la riassunzione della procedura alle condizioni, per analogia, di cui al can. 1522.
Se il vescovo decide per l’affermativa: la normativa generale codiciale sugli atti amministrativi singolari fornisce ormai sufficienti elementi per descrivere come deve essere il decreto: scritto, motivato almeno sommariamente (per la validità) e legittimamente notificato. Anche la normativa generale sui ricorsi fornisce ormai sufficienti elementi per il tempo e il modo per ricorrere: cf cann. 1732-1739. Non vi è stato quindi bisogno di illustrare alcunché al riguardo nel can. 1745 né in questo capitolo (Communicationes 11 [1979] 294; 41 (2009) 171; 174).
Grocholewski, Z., Trasferimento e rimozione del parroco, in Aa.Vv., La parrocchia, Città del Vaticano 1997, pp. 199-247.
Mendonça, Aug., Consultation with Two Parish Priest in the Removal of a Parish Priest, in «Boletín Eclesiástico de Filipinas» 83 (2007) 65-76.
Mendonça, Aug., Consultation with Two Pastors in the Removal of a Pastor from Office, in «Philippine Canonical Forum» 9 (2007) 225-232.
Montini, G.P., Prospetti di procedura amministrativa. 1. La rimozione del parroco, in QDE 30 (2017) 358 e prospetto allegato al fascicolo 3.
Montini, G.P., La rimozione del parroco tra legislazione, prassi e giurisprudenza, in QDE 24 (2011) 109-125.
Schöch, N., Inspection of the Acts in Procedures for the Removal or Transfer of Parish Priests, in «Roman Replies» 2005, 114-119.
Communicationes 6 (1974) 43; 8 (1976) 200; 11 (1979) 291-293; 15 [ma: 16] (1984) 90; 40 (2008) 389-392; 398; 41 (2009) 445-446.