§ 2. Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse parti, antequam haec deposuerit in iudicio.
§ 2. Alla citazione si aggiunga il libello introduttorio della lite, a meno che il giudice per cause gravi non ritenga che non si debba rendere noto alla parte il libello prima che questa abbia deposto in giudizio.
§ 2. Der Ladung ist die Klageschrift beizufügen, außer der Richter glaubt aus schwerwiegenden Gründen, dass die Klageschrift der Gegenpartei nicht vor ihrer gerichtlichen Aussage bekannt zu geben ist.
Can. 1712 § 1.
La formazione del prescritto La questione però fu ripresa in occasione della Plenaria del 1981: i cardinali O’Fiaich, Hume, König, Marty, Palazzini e i prelati Bernardin e O’Connell si opposero, chiedendo che il libello non fosse notificato alla parte convenuta con il decreto della prima citazione (cf Communicationes 16 [1984] 62). I cardinali O’Fiaich e Hume, e il prelato O’Connell motivarono la richiesta con il regime di Common Law ove la comunicazione del libello faceva sorgere il pericolo di querele presso i tribunali civili; il card. O’Fiaich riteneva sufficiente informare in modo generale la parte convenuta del contenuto del libello; il prelato Palazzini richiamava una decisione della Segnatura Apostolica al riguardo. Di conseguenza si formularono due proposte: a) riprendere il can. 144, § 2 del I schema (cardinali O’Fiaich, Hume e Marty, prelati Bernardin e O’Connel); b) emendare il testo secondo la seguente formula: «In causis matrimonialibus citationi libellus litis introductorius tantummodo adiungatur si praeses id opportunum censuerit» (card. König): cf Communicationes 16 (1984) 63. La Commissione decise alfine di ripristinare il can. 144, § 2 del I schema: Il prescritto Nel caso il libello non sia aggiunto alla citazione o che la citazione non sia aggiunta al libello
Il prescritto del § 2 appare nel I schema, come risultato dell’opera del parvus coetus, che ha revisionato il primo esame dei canoni:
«Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse parti antequam haec deposuerit in iudicium» (can. 144, in Communicationes 41 [2009] 388).
Nella revisione seguita alla consultazione generale sul I schema, cinque consultori dubitano che l’obbligo di allegare il libello alla prima citazione debba valere anche per le cause di nullità matrimoniale e rimandano questa valutazione alla parte speciale corrispondente; due consultori vorrebbero che si allegasse alla citazione non tutto il libello «sed […] tantum causam principalem citationis»; un consultore rimetterebbe alla prudenza del giudice se allegare o meno il libello alla citazione (cf Communicationes 11 [1979] 90). La decisione della Commissione fu di mantenere il testo del § 2 come era proposto nel I schema (cf ibid., p. 91). Ma nella adunatio seguente la Commissione ritornò sulla questione con il motivo di coordinare i canoni precedentemente approvati con i canoni sulla contestazione della lite (cf ibid., p. 94), in particolare con la norma della citazione da iscrivere nel libello ammesso; e in questo contesto si approvò una nuova formulazione del can. 144 che univa i primi 2 §§:
«Decretum citationis in iudicium una cum libello litis introductorio debet statim parti conventae notificari, et simul aliis, qui citandi sunt» (ibid.).
«Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse parti antequam haec deposuerit in iudicium» (Communicationes 16 [1984] 63).
Nel Codice previgente il decreto di citazione poteva essere scritto nel libello stesso (inscribitur) oppure aggiunto al libello stesso (adiungitur): can. 1712, § 2.
La normativa subì una peculiare interpretazione ad opera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nel decreto del Congresso del 6 aprile 1971, prot. n. 709/70 VT, pubblicato in Apollinaris 44 (1971) 566-569, Documenta recentiora I, nn. 1304-1309, Ephemerides iuris canonici 28 (1972) 255-258; 29 (1973) 277-279 (estratto), Ius canonicum 14/27 (1974) 383-384, Leges Ecclesiae IV, n. 3963 e in Periodica 61 (1972) 119-122. Una versione in lingua inglese è disponibile in Digest VII, 939-943. Il quesito riguardava le cause di nullità matrimoniale e la parte rappresentata costituitasi legittimamente in giudizio tramite procuratore; la risposta fu la seguente: «pars conventa non habet ius cognoscendi libellum partis actricis nec quando recipit citationem, nec in ipsa sede litis contestationis».
La normativa vigente tutela maggiormente il diritto di difesa della parte convenuta. La mancata allegazione del libello:
– deve essere giustificata da gravi ragioni. Trattandosi di gravi ragioni DC 127, § 3 richiede che il giudice stabilisca la mancata allegazione con decreto motivato;
– comporta che il libello sarà «significato» più oltre. «Significato» non equivale né a «consegnato» né a «letto»: consente perciò al giudice di disporre altri tipi di informazione, quali per esempio una lettura parziale o un riassunto. Il momento della «significazione del libello» pare indicata nel momento successivo alla deposizione della parte convenuta in giudizio. Ciò starebbe a significare che le ragioni della mancata allegazione sono soprattutto istruttorie. La disposizione circa il momento della «significazione» è gravida di conseguenze, perché se e per quanto la parte convenuta non si sottoponga alla deposizione giudiziale (perché assente, per esempio) non ha diritto a conoscere il libello dell’attore.
La preferenza del Codice vigente per la annessione del libello alla citazione ha condotto lo stesso Codice a trascurare il contenuto della citazione stessa qualora non sia annesso il libello. Ciò ovviamente non significa che la citazione sarà sprovvista di ogni indicazione circa l’oggetto della causa. Risorge, infatti, nel caso di mancata comunicazione del libello, la normativa sulla «scheda citatoria» di cui al can. 1715 del Codice previgente e menzionata nel vigente can. 1510. La scheda citatoria è la citazione, nel caso di mancanza del libello, e può essere utilmente annessa al libello, se questo viene inviato.
La scheda citatoria si compone almeno dei seguenti elementi:
– «obiectum causae» (cf DC 127, § 3);
– «causa petendi» (cf DC 127, § 3);
– nome e cognome dell’attore (cf can. 1715 CIC 1917);
– luogo e data (anno, mese, giorno e ora) della comparizione, se è ordinata dal giudice.
La scheda citatoria (come pure la citazione) è occasione per notificare anche altri elementi (cf, per esempio, DC 127, § 4), che però non appartengono al contenuto necessario della citazione ai fini del can. 1511.
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu instructoria processus in causis nullitatis matrimonii», Periodica de re canonica 85 (1996) 335-336.
In ordine cronologico
Communicationes 41 (2009) 388; 11 (1979) 88; 90-91; 94; 16 (1984) 62-63.
L’articolo di Z. Grocholewski citato in bibliografia è stato pubblicato in varie lingue e luoghi:
Z. Grocholewski, «A fase inicial ou introdutória do processo nas causas de nulidade de matrimônio», Direito & pastoral 10 (1996) 7-52;
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», in Zbornik z II. Sympózia kanonického práva, 1992, 13-65;
Z. Grocholewski, «Úvodná fáza Procesu v Kauzách Manželskej Nulity», in Ius et iustitia. Acta III Symposii Iuris Canonici anni 1993, Spisska Kapitula 1994, 211-259.
Bibliografia e ulteriori approfondimenti in G.P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica. Editio quinta. Ad usum Auditorum, Romae 20205, pp. 153-185.