§ 3. Si lis moveatur adversus eum qui non habet liberum exercitium suorum iurium, vel liberam administrationem rerum de quibus disceptatur, citatio denuntianda est, prout casus ferat, tutori, curatori, procuratori speciali, seu ei qui ipsius nomine iudicium suscipere tenetur ad normam iuris.
§ 3. Se si fa causa a una persona che non ha il libero esercizio dei suoi diritti, o la libera amministrazione delle cose in questione, la citazione deve essere intimata, a seconda dei casi, al tutore, al curatore, al procuratore speciale ovvero a chi è tenuto a norma del diritto ad incaricarsi del giudizio a nome della medesima.
§ 3. Richtet sich der Streit gegen jemanden, der seine Rechte nicht frei ausüben kann oder keine Verfügungsgewalt über die Verhandlungsgegenstände hat, so ist die Ladung je nach Lage des Falles dem Vormund, Pfleger, besonderen Prozessbevollmächtigten oder dem bekannt zu geben, der nach Maßgabe des Rechts im Namen des Vertretenen vor Gericht aufzutreten verpflichtet ist.
Can. 1713; PrM 77; CI Resp. II, 25 ian. 1943 (AAS 35 [1943] 58).
DC, art. 131
§ 1. Si pars rationis usu destituta vel minus firmae mentis sit, citationes et notificationes curatori faciendae sunt (cf. can. 1508, § 3).
Nella revisione del canone 1713 del Codice previgente si è inteso tener conto sia dell’interpretazione autentica del 1943 (che attiene alle parti inferme di mente) sia dei canoni, allora in fase di revisione, relativi alle parti (gli odierni cann. 1478-1480). Per tali ragioni la formulazione fin dall’inizio si volle generale, ossia onnicomprensiva (cf Communicationes 38 [2006] 130). E tale formulazione iniziale rimase invariata fino al testo promulgato. La comunicazione della prima citazione alla parte convenuta da parte del procuratore
Si affronta in questo canone per la parte convenuta il caso visto nel can. 1505, § 1, ossia dell’esame che il giudice deve compiere sulla legitimatio ad processum («persona standi in iudicio») della parte attrice.
Nel caso il giudice rilevi che la parte convenuta sia destituita dell’uso di ragione, inferma di mente, interdetta dall’amministrazione o minore (secondo l’integra normativa del can. 1478), la citazione dovrà essere notificata non già alla parte convenuta sprovvista della legitimatio ad processum, ma (solo) a chi la rappresenta.
Il canone preferisce non specificare chi sia il rappresentante nel caso (avrebbe però potuto forse rimandare più didatticamente al can. 1478), ma preferisce esemplificativamente citare alcuni rappresentanti (tralascia i genitori) e poi sussumerli sotto la ragione generale della loro rappresentanza.
Il procuratore speciale è da intendere quello nominato dal giudice a norma del can. 1478, § 3 (cf Communicationes 38 [2006] 130).
Una questione molto delicata attiene alla informazione della parte convenuta della prima citazione ricevuta dal procuratore o da chi la rappresenta.
La domanda nasce dal principio generale, secondo il quale chi rappresenta la parte (ordinariamente il procuratore) deve tenere informata la parte rappresentata «de statu causae» (cf DC 104, § 2) e in specie «de citationibus et notificationibus» (DC 131, § 2).
Lo stesso vale per chi rappresenta la parte (genitore, tutore, curatore, procuratore speciale) che non ha la legitimatio ad causam?
Il problema si pone laddove il giudice, di solito su istanza di parte attrice, a fronte di una parte convenuta violenta, ritiene di considerarla inferma di mente e le attribuisce un procuratore speciale che la rappresenti.
L’alternativa è la seguente: il procuratore speciale informa la parte convenuta e con ciò si vanifica la volontà di rendere innocua la parte convenuta; il procuratore speciale non informa la parte convenuta e con ciò si verifica il pericolo di estromettere ingiustamente la parte convenuta dal processo.
La prassi della Segnatura Apostolica in questi casi, oltre ad ammonire che si tratti veramente di parti inferme di mente, ammette la costituzione di un curatore alla cui discrezione lascia «an et quomodo pars conventa in casu certior fiat de causae principalioribus elementis, praesertim ad exercitium iuris defensionis quod attinet» (SSAT, 11 luglio 2001, prot. n. 32393/01 VT). Su tutta questa problematica cf G.P. Montini, «La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2, 2a parte, cost. ap. Pastor bonus)», Periodica 94 (2005) 80-91.
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu instructoria processus in causis nullitatis matrimonii», Periodica de re canonica 85 (1996) 337.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 130; 149; 41 (2009) 388; 11 (1979) 88; 90-91.
L’articolo di Z. Grocholewski citato in bibliografia è stato pubblicato in varie lingue e luoghi:
Z. Grocholewski, «A fase inicial ou introdutória do processo nas causas de nulidade de matrimônio», Direito & pastoral 10 (1996) 7-52;
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», in Zbornik z II. Sympózia kanonického práva, 1992, 13-65;
Z. Grocholewski, «Úvodná fáza Procesu v Kauzách Manželskej Nulity», in Ius et iustitia. Acta III Symposii Iuris Canonici anni 1993, Spisska Kapitula 1994, 211-259.
Bibliografia e ulteriori approfondimenti in G.P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica. Editio quinta. Ad usum Auditorum, Romae 20205, pp. 153-185.