§ 1. Decretum citationis in iudicium debet statim parti conventae notificari, et simul ceteris, qui comparere debent, notum fieri.
§ 1. Il decreto di citazione in giudizio deve essere subito notificato alla parte convenuta e contemporaneamente reso noto agli altri che devono comparire.
§ 1. Das Ladungsdekret muss sogleich der belangten Partei und gleichzeitig den übrigen Prozessbeteiligten bekannt gegeben werden, die vor Gericht erscheinen müssen. 1
Can. 1712 § 1; NSRR 65, 67; NSSA 37.
DC, art. 127
§ 1. Praeses vel ponens coram habeat ut decretum citationis in iudicium statim parti conventae notificetur et simul parti actrici et defensori vinculi notum fiat (cf. cann. 1508, § l; 1677, § 1).
Il prescritto ordina l’immediata («statim») notificazione del decreto di citazione alla parte convenuta (convenienda, forse più precisamente). Il decreto, infatti, non ha effetto alcuno finché non sia intimato: «citatio est in fine, non in principio».
Si distingue nel canone tra la notificazione del decreto di citazione alla parte convenuta e il rendere noto il medesimo decreto agli altri.
La distinzione è motivata da due fattori.
Il primo è la posizione unica della parte convenuta, che è tenuta giuridicamente a obbedire alla convocazione del giudice e la cui assenza è sanzionata con effetti processuali di notevole importanza. Così è ragionevole distinguere la posizione di altri:
– l’attore se assente si ritiene che abbia rinunciato all’istanza (cf can. 1594, che comunque prevede la citazione dell’attore);
– le parti pubbliche (difensore del vincolo e promotore di giustizia) ripetono l’obbligo di presenza dalla legge;
– le altre parti (parte civile in processo penale, per esempio, can. 1729, § 1) hanno facoltà di partecipare e non obbligo.
Il secondo motivo discende dalla possibilità data nel can. 1507, § 1 che – a discrezione del giudice – la citazione preveda solo l’obbligo di rispondere per iscritto. Nel qual caso è ragionevole che il giudici si limiti a rendere noto l’obbligo stabilito alla parte convenuta. Il canone però menziona gli altri «che devono comparire», nel qual caso si tratterebbe di citazione, ma la comparizione è solo una delle possibilità della citazione. Forse per questo nella seconda revisione il testo licenziato precisava «aliis, qui citandi sunt» (Communicationes 11 [1979] 94).
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu instructoria processus in causis nullitatis matrimonii», Periodica de re canonica 85 (1996) 331-335.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 129-130; 149; 41 (2009) 388; 11 (1979) 90-91; 94; 16 (1984) 62-63.
L’articolo di Z. Grocholewski citato in bibliografia è stato pubblicato in varie lingue e luoghi:
Z. Grocholewski, «A fase inicial ou introdutória do processo nas causas de nulidade de matrimônio», Direito & pastoral 10 (1996) 7-52;
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», in Zbornik z II. Sympózia kanonického práva, 1992, 13-65;
Z. Grocholewski, «Úvodná fáza Procesu v Kauzách Manželskej Nulity», in Ius et iustitia. Acta III Symposii Iuris Canonici anni 1993, Spisska Kapitula 1994, 211-259.
Bibliografia e ulteriori approfondimenti in G.P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica. Editio quinta. Ad usum Auditorum, Romae 20205, pp. 153-185.
Notes:
- La traduzione aggiunge che gli altri ai quali deve essere reso noto il decreto di citazione sono «Prozessbeteiligte», dando una interpretazione di dubbia correttezza, dal momento che il decreto di citazione può essere reso noto al fine di rendere possibile la partecipazione al processo a chi, avendone diritto, lo desiderasse (cf, per esempio, can. 1729, § 1). ↩