Conventus, qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur.
Il convenuto che si rifiuta di ricevere la scheda di citazione o impedisce alla citazione di raggiungerlo, si consideri legittimamente citato.
Ein Belangter, der die Annahme der Ladung verweigert oder der verhindert, dass die Ladung zu ihm gelangt, gilt als rechtmäßig geladen. 1
Can. 1718; NSRR 70 § 1; PrM 82.
La formazione del canone Il prescritto Forza espansiva del prescritto Fattispecie della presunzione di avvenuta notificazione
Viene ripreso il can. 1718 del Codice previgente: già nella prima revisione è modificato con la sostituzione di «reus» con «conventus» (nonostante il significato in lingua latina di «reus» [cf Communicationes 16 [1984] 61]) e con l’aggiunta al rifiuto della scheda di citazione della fattispecie dell’ostacolo ad essere raggiunto dalla citazione (cf Communicationes 38 [2006] 132).
In vista della Plenaria del 1981 il prelato Bernardin ritorna ad insistere sulla citazione edittale (cf Communicationes 16 [1984] 63). Chiede che si menzioni nel canone la citazione edittale, a meno che la nuova clausola aggiunta nel canone («vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat») già comprenda la citazione edittale sotto la denominazione generica «citatio». L’intenzione del proponente era probabilmente la seguente: con la citazione edittale il convenuto si considera citato, anche se non ha impedito di venire a conoscenza della citazione. La Commissione però respinse la proposta semplicemente riaffermando che «[m]odus citationem faciendi relinquitur determinationi legis particularis, dummodo agatur de modo “quo tutissimus sit” (can. 1461), non escluditur ergo citatio edictalis quae potest in lege particulari praescribi» (ibid.). Indirettamente la risposta della Commissione significa che, accanto al rifiuto della scheda e all’ostacolo ad essere informati, ci può essere qualche altro caso nel quale si ritenga il convenuto citato, in dipendenza dal modo di citazione ammesso dalla legge particolare.
Il canone stabilisce una presunzione: si presume citato chi ha rifiutato la scheda di citazione e chi ha impedito che la citazione (sotto forma di scheda di citazione o in qualunque altra forma) lo raggiungesse.
Si tratta di una presunzione iuris ac de iure, ossia che non cede se non impugnando efficacemente (ossia negando) i presupposti, ossia che sia stata rifiutata la scheda di citazione o che si sia impedito di essere raggiunti dalla citazione.
La citazione edittale già contiene in se stessa la medesima presunzione (iuris ac de iure).
Il fine della norma è di neutralizzare i gravi effetti della mancata citazione (cf can. 1511). Non può però questa norma essere eretta a norma esclusiva di azione. Questa norma rassicura, infatti, della validità del processo in mancanza di citazione, ma non esime il giudice diligente dalla ricerca di mezzi alternativi per far giungere realmente la citazione al convenuto.
È questo l’unico canone che menziona la scheda di citazione. I suoi elementi sono contenuti nel can. 1715 del Codice previgente (cf commento al can. 1508, § 2). La ragione della marginalità della scheda dipende per gran parte dalla prevista notificazione ordinaria del libello alla parte convenuta in occasione della citazione: il libello riporta infatti numerosi elementi che erano previsti per la scheda di citazione.
Il canone è rigidamente circoscritto: convenuto e prima citazione. Ciononostante esso è da applicare ogni volta che nel diritto processuale, anzi in ogni ambito del diritto, è prevista la notificazione di atti o una qualsiasi notificazione.
Cf commento all’incipit del can. 1512.
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu instructoria processus in causis nullitatis matrimonii», Periodica de re canonica 85 (1996) 338.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 132; 150; 41 (2009) 389; 11 (1979) 89; 91; 16 (1984) 63.
L’articolo di Z. Grocholewski citato in bibliografia è stato pubblicato in varie lingue e luoghi:
Z. Grocholewski, «A fase inicial ou introdutória do processo nas causas de nulidade de matrimônio», Direito & pastoral 10 (1996) 7-52;
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», in Zbornik z II. Sympózia kanonického práva, 1992, 13-65;
Z. Grocholewski, «Úvodná fáza Procesu v Kauzách Manželskej Nulity», in Ius et iustitia. Acta III Symposii Iuris Canonici anni 1993, Spisska Kapitula 1994, 211-259.
Bibliografia e ulteriori approfondimenti in G.P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica. Editio quinta. Ad usum Auditorum, Romae 20205, pp. 153-185.
Notes:
- Non è immediatamente comprensibile la ragione della traduzione ad sensum che omette la menzione della «scheda citatoria» e la sua distinzione dalla «citatio». ↩