Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo praescripto can. 1507, § 3.
Se la citazione non fu legittimamente notificata, gli atti del processo sono nulli, salvo il disposto del can. 1507, § 3.
Ist die Ladung nicht rechtmäßig bekanntgegeben worden, so sind, unbeschadet der Bestimmung des can. 1507, § 3, die Prozesshandlungen ungültig. 1
Can. 1723; PrM 84.
DC, art. 128
Si citatio non referat quae ad normam art. 127, § 3 necessaria sunt vel parti conventae non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvis praescriptis artt. 60; 126, § 3; 131 et firmis praescriptis art. 270, nn. 4, 7 (cf. can. 1511).
La formazione del prescritto Dopo l’esame del parvus coetus fu semplificata la seconda parte del canone, omettendo la menzione della sanazione: «nisi pars nihilominus comparuerit ad causam tractandam» (Communicationes 41 [2009] 389). Il prescritto Gli effetti della illegittima (notificazione della) citazione
La peculiare e difettosa impostazione del canone, dipende dall’adattamento del can. 1723 del Codice previgente alla nuova normativa sulla citazione.
Quel canone, infatti, prevedeva due difetti quanto alla citazione. Il primo riguardava il contenuto della scheda di citazione, che cioè non riportasse tutti gli elementi previsti dal can. 1715 e quindi fosse difettosa in se stessa. Il secondo riguardava il difetto della o nella notificazione della medesima scheda di citazione: nel qual caso la citazione era difettosa sotto l’aspetto esterno ad essa.
Nella prima revisione del canone si volle procedere alla semplificazione e quindi parve opportuno riferirsi alla mera illegittima notificazione della scheda di citazione (cf Communicationes 38 [2006] 133), omettendo il riferimento agli elementi della scheda di citazione, che potevano essere reperiti ex natura rei.
Nella medesima prima revisione si volle anche menzionare l’effetto di “sanazione” della nullità della citazione operato dal fatto che le parti compaiano di fatto di fronte al giudice: «Ast quilibet defectus citationis sanatur per comparitionem partis, factam animo interveniendi in iudicio» (Communicationes 38 [2006] 134; cf pure p. 133). L’effetto “sanazione” si può ritenere terminologicamente giustificato dalla previsione allora prevista nel can. 1894, n. 1 del Codice previgente: «Sententia vitio sanabilis nullitatis laborat, quando […] legitima defuit citatio» (corsivo aggiunto).
Nella seconda revisione, seguita alla consultazione generale, il canone fu ulteriormente modificato: scomparve anzitutto la menzione della scheda di citazione a favore della locuzione generica «citatio»; scomparve pure la menzione della nullità della stessa citazione (compresa o in re ipsa o nella nullità degli «acta processus»); si perfezionò tecnicamente il rimando alla comparizione di fatto con la locuzione «salvo praescripto» (cf Communicationes 11 [1979] 91).
La formazione del prescritto spiega l’inconcinnitas del testo promulgato, in base al quale non sarebbe la illegittima citazione nel suo contenuto a provocare effetti giuridici (la nullità), ma (solo) la sua illegittima notificazione.
In realtà l’inconcinnitas diviene più apparente che reale se si tengono presenti due fattori: il primo attiene al fatto che se l’illegittima notificazione della citazione rende nulli gli atti del processo, a fortiori rende nulli i medesimi atti una citazione illegittima nei suoi contenuti (cf, almeno per analogia, DC 128), anche se legittimamente notificata; il secondo attiene al fatto che è talmente importante la notificazione per la citazione (citatio non est in principio sed in fine) che si giustifica l’impostazione letterale del canone sulla (sola) notificazione.
Per la illegittimità della citazione nei suoi contenuti cf can. 1508, § 2 e commento.
Il canone contempla un solo effetto, ma non ha valore esclusivo.
L’effetto esplicitamente contemplato è la nullità degli acta processus. Gli acta processus nulli costituiscono vizio di nullità sanabile della sentenza definitiva (cf can. 1622, n. 5). Questo è l’effetto minimo o automatico della illegittima (notificazione della) prima citazione.
Gli effetti ulteriori eventuali della illegittima (notificazione della) citazione sono:
– nullità sanabile della sentenza definitiva per la legittima assenza della parte (cf can. 1622, n. 6): la mancata citazione può aver provocato la assenza della parte al processo, “giustificata” appunto dall’ignoranza del processo dovuta alla mancata citazione;
– nullità insanabile della sentenza definitiva per negato diritto di difesa (cf can. 1620, n. 7; cf, almeno per analogia, DC 128): la mancata citazione potrebbe aver provocato la totale estromissione della parte dal processo e quindi la mancata possibilità di difendersi;
– nullità insanabile della sentenza definitiva per processo non istituito verso una parte convenuta (cf can. 1620, n. 4; cf, almeno per analogia, DC 128).
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu instructoria processus in causis nullitatis matrimonii», Periodica de re canonica 85 (1996) 336-337.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 133-134; 150; 41 (2009) 389; 11 (1979) 90; 91.
L’articolo di Z. Grocholewski citato in bibliografia è stato pubblicato in varie lingue e luoghi:
Z. Grocholewski, «A fase inicial ou introdutória do processo nas causas de nulidade de matrimônio», Direito & pastoral 10 (1996) 7-52;
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», in Zbornik z II. Sympózia kanonického práva, 1992, 13-65;
Z. Grocholewski, «Úvodná fáza Procesu v Kauzách Manželskej Nulity», in Ius et iustitia. Acta III Symposii Iuris Canonici anni 1993, Spisska Kapitula 1994, 211-259.
Bibliografia e ulteriori approfondimenti in G.P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica. Editio quinta. Ad usum Auditorum, Romae 20205, pp. 153-185.
Notes:
- Parrebbe più congruente la denominazione «nichtig» anziché «ungültig», per favorire il nesso con il prescritto del can. 1622, n. 5. ↩