Cum citatio legitime notificata fuerit aut partes coram iudice steterint ad causam agendam:
1° res desinit esse integra;
2° causa fit propria illius iudicis aut tribunalis ceteroquin competentis, coram quo actio instituta est;
3° in iudice delegato firma redditur iurisdictio, ita ut non expiret resoluto iure delegantis;
4° interrumpitur praescriptio, nisi aliud cautum sit;
5° lis pendere incipit; et ideo statim locum habet principium «lite pendente, nihil innovetur».
Notificata legittimamente la citazione o presentatesi le parti davanti al giudice per fare la causa:
1° la cosa cessa di essere integra;
2° la causa diventa propria di quel giudice o di quel tribunale peraltro competente, avanti al quale fu introdotta l’azione;
3° la potestà del giudice delegato si rende stabile, di modo che non cessa con il venir meno del diritto del delegante;
4° s’interrompe la prescrizione, a meno che non sia disposto altrimenti;
5° la lite comincia ad essere aperta; pertanto vale immediatamente il principio: lite pendente, nihil innovetur.
Wenn die Ladung rechtmäßig bekannt gegeben worden ist oder sich die Parteien vor dem Richter zur Behandlung ihrer Streitsache eingefunden haben:
1° hört eine Sache auf, unangefochten zu sein;
2° wird die Sache zur eigenen Sache des Richters oder des Gerichts, bei dem die Klage erhoben worden ist, soweit dessen Zuständigkeit besteht;
3° wird die Jurisdiktion eines delegierten Richters so befestigt, dass sie nicht erlischt, wenn die Vollmacht des Deleganten aufhört;
4° wird die Verjährung unterbrochen, sofern nichts anderes vorgesehen ist;
5° wird der Streit anhängig, so dass sofort der Grundsatz Platz greift: “Während des Rechtsstreites darf nichts verändert werden.”
Can. 1725; NSRR 85; PrM 85.
DC, art. 9, § 1, n. 1
Incompetentia iudicis est etiam absoluta […] si causa legitime pendet apud aliud tribunal (cf. can. 1512, n. 2).
DC, art. 12
Causa pendente, mutatio domicilii vel quasi-domicilii coniugum competentiam tribunalis minime tollit aut suspendit (cf. can. 1512, nn. 2, 5).
DC, art. 129
Cum citatio parti conventae legitime notificata fuerit aut ipsa coram iudice steterit ad causam agendam, instantia incipit pendere et fit propria tribunalis ceteroquin competentis, coram quo actio instituta est (cf. can. 1512, nn. 2-3, 5).
Il canone intende elencare in modo scolastico gli effetti della prima citazione della parte convenuta.
Il momento di vigenza degli effetti Quanto alla lettera a) Quanto alla lettera c): il caso della «compiuta giacenza» Gli effetti della (avvenuta) prima citazione della parte convenuta 1° La cosa cessa di essere integra 2° la causa diviene propria del giudice e del tribunale 3° è rafforzata la potestà del giudice delegato 4° La prescrizione 5° divieto di attentati Mutazioni dell’elenco respinte
L’incipit del canone precisa il momento a partire dal quale vigono gli effetti elencati. Esso è individuato nel momento della avvenuta notificazione della prima citazione della parte convenuta.
Fu bocciata la proposta elaborata di un consultore anticipare gli effetti elencati al momento dell’ammissione del libello (cf Communicationes 38 [2006] 127). Il Relatore (mons. Sabattani) sostenne che si trattava di un cambiamento che non si sarebbe potuto compiere senza uno studio molto profondo e con un voto motivato respinse la proposta, e tutti gli altri consultori furono concordi (cf ibid.).
È evidente, pertanto, l’importanza della precisazione del momento e della sua conoscenza.
È avvenuta la notificazione della citazione:
a) nel momento in cui la parte convenuta riceve nelle sue mani la scheda citatoria o il decreto di citazione;
b) nel momento in cui la parte convenuta compare di fronte al giudice «per trattare la causa»;
c) nel momento in cui la parte convenuta rifiuta di ricevere nelle sue mani la scheda citatoria o il decreto di citazione;
d) nel momento in cui la parte convenuta pone in atto il primo tentativo efficace a impedire la notificazione della prima citazione.
Data l’importanza del momento di inizio degli effetti elencati è necessario apportare ulteriori precisazioni sulle modalità di notificazione della citazione sopra menzionate.
La data di ricevimento della scheda citatoria o del decreto di citazione è la data che risulta dalla ricevuta di ritorno della raccomandata postale oppure dal verbale dei cursori che hanno consegnato la scheda citatoria o il decreto.
Qualora la parte convenuta intenda far valere un’altra data, ossia quella reale di ricevimento personale, perché, per esempio, la raccomandata è stata ricevuta da famigliari o da altri, l’onere della prova dell’altra data ricade sulla stessa parte convenuta.
La data del rifiuto di ricevere la scheda citatoria o il decreto di citazione, nel caso della raccomandata postale, in assenza di una normativa particolare canonica (auspicabile), si deve ritenere la data in cui si realizza la «compiuta giacenza» e la data nella quale l’ufficio postale reinvia al tribunale la ricevuta di ritorno con la annotazione che la raccomandata non è stata ritirata entro il termine stabilito. Sarà così necessario tener conto della normativa di ogni singolo territorio.
Anche in questo caso, una diversa data, vede cadere sulla parte convenuta l’onere della prova.
Suscita perplessità la qualificazione della «compiuta giacenza» al di fuori della presunzione del can. 1510, ossia la sua qualificazione quale «notificazione tentata» (cf decreto coram Erlebach, in una Liccanen., Nullitatis matrimonii, 18 luglio 2019, in The Jurist 79 [2023] 220, n. 8): la «compiuta giacenza», infatti presuppone la collocazione certa dell’avviso di raccomandata all’indirizzo della parte convenuta e il rifiuto della medesima di accedere all’ufficio per il ritiro. Si presume che la parte abbia rifiutato la citazione. Naturalmente si tratta di una presunzione che «cedit veritati».
La notificazione alla parte convenuta della domanda dell’attore fa cessare il possesso pacifico della cosa. Le conseguenze di questa nuova situazione nella quale la parte convenuta sa che il diritto in questione non è incontestato sono da dedurre dalla normativa che regge ciascun ambito specifico.
La causa con l’avvenuta notificazione della citazione alla parte convenuta dirime definitivamente la questione su quale tribunale sia competente a trattare la causa, escludendo tutti gli altri tribunali che sono eventualmente ugualmente competenti a trattare. È questa l’applicazione del principio della prevenzione stabilito nel can. 1415. Per tale ragione i consultori nella prima revisione hanno integrato il canone con la clausola che il tribunale deve essere «ceteroquin competens» (cf Communicationes 38 [2006] 135), ossia «peraltro competente», clausola che corrisponde a quella presente nel can. 1415: «aeque competentia».
La notificazione dell’avvenuta citazione della parte convenuta rende per il giudice delegato irrilevante che il delegante cessi dalla sua funzione per la quale gli ha concesso la delega.
Solo la notificazione avvenuta della citazione della parte convenuta interrompe il periodo di tempo che il diritto ha stabilito per acquisire come pure per perdere diritti.
Viene dapprima approvata (cf Communicationes 38 [2006] 135; 151) e poi bocciata (cf Communicationes 41 [2009] 390), la proposta di sostituire «interrumpitur» con «suspenditur», senza che sia data alcuna spiegazione.
Allo stesso modo è omesso il rinvio al can. 1508 [= 199 del Codice vigente] dopo la revisione seguita alla consultazione generale, senza spiegazioni. Probabilmente la ragione sta nella evidenza che le eccezioni previste dal canone all’interruzione della prescrizione («nisi aliud cautum sit») si riferiscono ai diritti imprescrittibili, stabiliti ora nel can. 199.
La pendenza della lite, ossia la contestazione di un diritto prima pacificamente posseduto, comporta che si “congeli” la situazione di fatto finché il giudice non deciderà definitivamente sul diritto conteso.
Gli attentati possono essere tanto sostanziali quanto processuali.
Nella prima revisione del canone venne proposta l’aggiunta all’elencazione di un effetto quanto ai frutti e ai danni che il possessore di cosa altrui è tenuto a restituire dopo la sentenza a lui sfavorevole (cf Communicationes 38 [2006] 135).
La proposta era stata avanzata da Ciprotti: egli proponeva di anticipare alla notificazione della citazione alla parte convenuta, cioè in questo canone, quanto prescritto nel can. 1731, n. 3 del Codice previgente (S. Congregazione Orientale – Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, Ventesima Plenaria. Proposte di modifiche del testo del “Codex Iuris Canonici”. Nuove proposte presentate dal Prof. Pio Ciprotti, Città del Vaticano 1944, pp. 97; 98). Le ragioni addotte erano due: la analogia con il prescritto del n. 4 del canone 1512 e l’abuso che poteva nascere dall’ostruzionismo alla contestazione della lite, funzionale appunto a continuare a godere dei frutti della cosa altrui posseduta.
La proposta fu accettata e rifluì nel num. 5 del canone (cf Communicationes 38 [2006] 135; 151) fino alla consultazione generale, nella quale alcuni proposero che l’effetto circa i frutti e i danni della cosa altrui fosse di nuovo riportato al momento della contestazione della lite, come era previsto nel previgente Codice (cf Communicationes 11 [1979] 91). Fu così che la disposizione fu riportata su decisione dei consultori al suo luogo originario, l’attuale can. 1516.
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu instructoria processus in causis nullitatis matrimonii», Periodica de re canonica 85 (1996) 341-342.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 127; 134-135; 151; 41 (2009) 390; 11 (1979) 91.
L’articolo di Z. Grocholewski citato in bibliografia è stato pubblicato in varie lingue e luoghi:
Z. Grocholewski, «A fase inicial ou introdutória do processo nas causas de nulidade de matrimônio», Direito & pastoral 10 (1996) 7-52;
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», in Zbornik z II. Sympózia kanonického práva, 1992, 13-65;
Z. Grocholewski, «Úvodná fáza Procesu v Kauzách Manželskej Nulity», in Ius et iustitia. Acta III Symposii Iuris Canonici anni 1993, Spisska Kapitula 1994, 211-259.
Bibliografia e ulteriori approfondimenti in G.P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica. Editio quinta. Ad usum Auditorum, Romae 20205, pp. 153-185.