Petitionem oralem iudex admittere potest, quoties vel actor libellum exhibere impediatur vel causa sit facilis investigationis et minoris momenti.
Il giudice può ammettere la domanda orale, ogniqualvolta o l’attore sia impedito di presentare il libello o la causa comporti una ricerca facile e sia di minor importanza.
Der Richter kann mündlichen Klagevortrag zulassen, wenn entweder der Kläger gehindert ist, eine Klageschrift einzureichen, oder wenn die Sache leicht zu erheben und von geringerer Bedeutung ist.
Can. 1507 §§ 1 et 2; PrM 56.
DC, art. 115, § 2
Petitio oralis admitti potest, quoties actor libellum exhibere impediatur, quo in casu Vicarius iudicialis notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus (cf. can. 1503).
La distinzione tra petitio e libellus, già contemplata nei cann. 1501 e 1502, consente ora di prevedere una petitio oralis come capace di introdurre una causa. E di fatto il can. 1503 la ammette. Circa il valore disgiuntivo o copulativo dell’et cf R. Rodríguez-Ocaña, ad canonem 1503, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, IV, Pamplona 19972, 1184. La soluzione che l’A. propone appare equilibrata: la petizione orale sarebbe ammessa nella proposizione di cause principali nel caso in cui l’attore sia impedito; sarebbe invece ammessa in ogni altra domanda che le parti possano rivolgere al giudice che sia di facile soluzione e di poca rilevanza (ibid., 1185-1186).
Benché lo scritto sia la forma normale per introdurre un’istanza giudiziale, a miglior garanzia della conoscenza dell’oggetto della causa e quindi del diritto al contraddittorio, il giudice (il vicario giudiziale: DC 115, § 2) può ammettere anche la forma orale, qualora chi promuove la causa (l’attore) sia impedito di presentare il libello (DC 115, § 2) o lo suggerisca la semplicità e (et) di minor importanza della causa.
Nelle cause di nullità matrimoniali, pertanto, può essere ammesso il libello nella forma orale solo in caso di impedimento dell’attore (DC 115, § 2), della «parte» precisa l’art. 10 Ratio procedendi (AAS 107 [2015] 968), in relazione, probabilmente, al litisconsorzio attivo.
Qualora il giudice decida di non ammettere la petizione orale («iudex admittere potest»: can. 1503, § 1) e ciò equivalga alla negazione di presentare la domanda giudiziale, poiché l’attore è impedito di stendere il libello e presentarlo, è ammesso ricorso a norma del canone 1505, § 4, poiché equivale al rigetto del libello (cf R. Rodríguez-Ocaña, ad canonem 1503, cit., 1184).
La possibilità offerta dal can. 1503 si estende, ovviamente alle stesse condizioni, alla prosecuzione dell’appello (can. 1633).
Il can. 1721 in relazione al libello accusatorio che il promotore di giustizia presenta al giudice omette il rinvio al can. 1503, escludendo perciò nell’ambito penale la possibilità di presentare oralmente il libello.
Non c’è dubbio che l’applicazione di questo canone può riguardare elettivamente luoghi di particolare povertà materiale e culturale, senza voler imporre in simili ambiti sociali standard di presentazione delle cause (soprattutto di nullità matrimoniale) impossibili per la popolazione.
Un tribunale di appello aveva manifestato opposizione perché il «libellus and the judicial exam for the petitioner have been joined in one sole judicial act». Il vicario giudiziale di primo grado aveva spiegato che «[f]or the great majority of the people, if not all of them, it is impossible to present a libellus with the minimum requirements. When the parties arrive at the tribunal [after making a long journey on foot] and usually after prolonged discussion, one arrives at the conclusion that there is a fumus iuris. Then immediately, the judicial exam of the petitioner takes place and the respondent, if not present, is notified». Il voto della Segnatura Apostolica allegato alla lettera 8 maggio 2014, prot. n. 49151/14 VT, distinguendo tra actus et actum, spiega che «the request of the petitioner, the constitution of the tribunal by the judicial vicar, the acceptance of the petition by the judge and the judicial interrogation/deposition of the petitioner by the judge as recorded by the notary» possono essere riunite in un solo atto (actum) giudiziale.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 121-122; 147; 41 (2009) 386; 11 (1979) 82.