In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus.
In ambo i casi tuttavia il giudice ordini al notaio di redigere un atto per scritto, che deve essere letto all’attore e da questi approvato, e che sostituisce a tutti gli effetti di diritto il libello scritto dall’attore.
In beiden Fällen jedoch hat der Richter den Notar anzuweisen, den Klagevortrag schriftlich aufzunehmen, der dem Kläger vorzulesen und von diesem zu bestätigen ist; dieses Schriftstück besitzt alle Rechtswirkungen einer vom Kläger schriftlich abgefassten Klageschrift.
Can. 1507 § 3; PrM 56.
DC, art. 115, § 2
Petitio oralis admitti potest, quoties actor libellum exhibere impediatur, quo in casu Vicarius iudicialis notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus (cf. can. 1503).
Nei casi in cui si dà la possibilità di presentare la petitio oralis (§ 1), si deve seguire la procedura prevista nel § 2. Ossia il giudice (Vicario giudiziale: art. 115, § 2 DC) ordina al notaio (cf can. 1437) di mettere per iscritto la domanda presentata. Quest’ultimo scritto, letto all’attore («parte»: art. 10 Ratio procedendi) e approvato dall’attore («parte»: art. 10 Ratio procedendi), viene a sostituire il libello.
Tale proceduralizzazione (l’intervento, in particolare, del notaio) manifesta la necessità che i ministri del tribunale appaiano e siano imparziali nel momento in cui viene introdotta una causa, coerentemente con l’art. 113 DC e RP 3-5, ossia con i protagonisti della investigatio praevia nel caso delle nullità matrimoniali.
L’approvazione dell’attore consterà nel modo possibile in relazione all’impedimento che ha giustificato la forma orale. Se si tratta di analfabetismo dell’attore, potrà lo stesso significare la sua approvazione con una croce apposta in calce (cf art. 56 PM) o con l’impronta digitale (cf Communicationes 38 [2006] 121-122): i consultori si trovarono unanimi nel tacere sulla modalità di approvazione da parte dell’attore (ibid., 122). La firma dell’attore – se possibile – assicurerà della approvazione avvenuta. In ogni caso certificheranno l’approvazione le sottoscrizioni del giudice (Vicario giudiziale) e del notaio.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 121-122; 147; 41 (2009) 386; 11 (1979) 82.